Art. 37 
 
 
                         Commissari speciali 
 
  1.  I   commissari   speciali,   salva   diversa   previsione   del
provvedimento di nomina, hanno  la  rappresentanza  legale  dell'ente
sottoposto a risoluzione, assumono  i  poteri  degli  azionisti,  dei
titolari di altre partecipazioni e dell'organo di amministrazione  di
quest'ultimo,  promuovono  e  adottano  le  misure   necessarie   per
conseguire gli obiettivi della risoluzione, secondo  quanto  disposto
dalla Banca d'Italia e previa  sua  autorizzazione,  quando  prevista
dall'atto di nomina o successivamente. 
  2. I commissari speciali sono in possesso  di  adeguate  competenze
per lo svolgimento delle funzioni. Il  provvedimento  di  nomina  dei
commissari e' pubblicato per estratto sul sito internet  della  Banca
d'Italia. I commissari speciali, nell'esercizio delle loro  funzioni,
sono pubblici ufficiali. 
  3. Ai commissari speciali si applicano le disposizioni relative  ai
commissari liquidatori contenute  nell'articolo  81,  commi  2  e  3,
nell'articolo 84, commi 3, 4, 6, 7,  e  nell'articolo  85  del  Testo
Unico Bancario. 
  4. Al momento della nomina  la  Banca  d'Italia  indica  la  durata
dell'incarico dei commissari. Il periodo puo' essere prorogato. 
  5.  Quando  la  risoluzione  riguarda  un  gruppo,  possono  essere
nominati gli stessi commissari speciali per tutte le  componenti  del
gruppo sottoposte a risoluzione, per agevolare lo  svolgimento  delle
procedure e il ripristino della stabilita' del gruppo. 
  6. Unitamente ai commissari speciali, e' nominato  un  comitato  di
sorveglianza,  composto  da  tre  a  cinque  membri,  che  designa  a
maggioranza di voti il proprio presidente. Al comitato  si  applicano
le disposizioni relative al comitato di sorveglianza contenute  negli
articoli 81, commi 2 e 3, e 84 del Testo Unico Bancario. 
  7. Le indennita' spettanti ai commissari speciali e ai  membri  del
comitato di sorveglianza sono determinate  dalla  Banca  d'Italia  in
base a criteri dalla stessa  stabiliti  e  sono  a  carico  dell'ente
sottoposto a risoluzione. Esse possono essere anticipate dalla  Banca
d'Italia, che si rivale, secondo i casi e in relazione alla misura di
risoluzione utilizzata: 
    a) sul corrispettivo pagato in caso di cessione ai titolari delle
azioni  o  delle  partecipazioni  cedute  o  all'ente  sottoposto   a
risoluzione; 
    b) sull'ente sottoposto a risoluzione; 
    c) sull'eventuale residuo attivo dell'ente-ponte o della societa'
veicolo per la gestione delle attivita' oggetto di liquidazione. 
  8. I crediti per le indennita' spettanti ai commissari  speciali  e
ai membri del comitato di sorveglianza e quello di cui  al  comma  7,
lettere b) e c), sono muniti di privilegio generale e sono,  in  caso
di concorso, prededucibili ai sensi  dell'articolo  111  della  legge
fallimentare.