Art. 25 
 
             Tempi di conservazione dei profili del DNA 
 
  1. I profili del DNA ottenuti dai soggetti di  cui  all'articolo  9
della legge sono conservati per trenta anni  dalla  data  dell'ultima
registrazione di cui all'articolo 5, comma 1. 
  2. Quando il profilo del DNA si riferisce a persone condannate  con
sentenza irrevocabile per uno o piu' dei reati per i quali  la  legge
prevede l'arresto obbligatorio in flagranza, o per taluno  dei  reati
di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale, il periodo di conservazione e' elevato a quaranta anni  dalla
data dell'ultima registrazione di cui all'articolo 5. 
  3. Il profilo del DNA ottenuto da un soggetto di cui all'articolo 9
della legge nei cui confronti, in sede di emissione  di  sentenza  di
condanna irrevocabile, sia stata ritenuta la recidiva, e'  conservato
per quaranta anni. 
  4. In caso di concordanza  del  profilo  del  DNA  ottenuto  da  un
reperto con quello ottenuto da  un  campione,  nella  Banca  dati  e'
conservato il solo profilo del DNA acquisito dal  campione  biologico
di cui ai commi 1, 2 e 3 per la durata massima ivi prevista. 
 
          Note all'art. 25: 
              - Per il testo dell'art. 9 della citata legge 30 giugno
          2009, n. 85, si veda nelle note all'art. 2. 
              - Si riporta il testo dell'art. 407, comma  2,  lettera
          a), del codice di procedura penale: 
              «Art. 407 (Termini di  durata  massima  delle  indagini
          preliminari). - (Omissis). 
              2. La durata massima e' tuttavia  di  due  anni  se  le
          indagini preliminari riguardano: 
              a) i delitti appresso indicati: 
              1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422
          del codice  penale,  291-ter,  limitatamente  alle  ipotesi
          aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma  2,
          e 291-quater,  comma  4,  del  testo  unico  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
          43; 
              2) delitti consumati o tentati  di  cui  agli  articoli
          575, 628, terzo comma, 629,  secondo  comma,  e  630  dello
          stesso codice penale; 
              3)  delitti  commessi  avvalendosi   delle   condizioni
          previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine
          di agevolare l'attivita' delle associazioni previste  dallo
          stesso articolo; 
              4) delitti commessi per finalita' di  terrorismo  o  di
          eversione dell'ordinamento costituzionale per  i  quali  la
          legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
          minimo a cinque anni o nel massimo a  dieci  anni,  nonche'
          delitti di cui  agli  articoli  270,  terzo  comma  e  306,
          secondo comma, del codice penale; 
              5)  delitti  di  illegale  fabbricazione,  introduzione
          nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
          in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra  o
          tipo  guerra  o  parti  di  esse,  di  esplosivi,  di  armi
          clandestine nonche' di piu' armi comuni  da  sparo  escluse
          quelle previste dall'art. 2, comma terzo,  della  legge  18
          aprile 1975, n. 110; 
              6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente  alle
          ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74  del
          testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina  degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione dei  relativi  stati  di  tossicodipendenza,
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  9
          ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; 
              7) delitto di cui all'art. 416 del  codice  penale  nei
          casi in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza; 
              7-bis)  dei  delitti  previsto  dagli   articoli   600,
          600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma,  601,
          602, 609-bis nelle  ipotesi  aggravate  previste  dall'art.
          609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale,  nonche'
          dei delitti previsti dall'art. 12, comma 3, del testo unico
          di cui al decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  e
          successive modificazioni; 
              (Omissis).».