Art. 38 
 
 
              Riclassificazioni, declassamenti e tagli 
 
  1. E' consentita la coesistenza, in una stessa area di  produzione,
di vini a DO  e  a  IG,  anche  derivanti  dagli  stessi  vigneti,  a
condizione che a cura dell'avente diritto venga operata  annualmente,
secondo le prescrizioni dei relativi disciplinari di  produzione,  la
scelta vendemmiale. Tale scelta puo' riguardare denominazioni di pari
o inferiore livello,  ricadenti  nella  stessa  zona  di  produzione.
Qualora dal medesimo vigneto vengano  rivendicate  contemporaneamente
piu' produzioni a DOCG o DOC o IGT, la resa massima di uva a ettaro e
la relativa resa di trasformazione in vino non puo' comunque superare
il limite piu' restrittivo tra  quelli  stabiliti  tra  i  differenti
disciplinari di produzione. 
  2. E' consentito per i mosti e per i vini atti a  divenire  DOCG  o
DOC il passaggio dal livello di classificazione piu' elevato a quelli
inferiori. E' inoltre consentito il passaggio  sia  da  una  DOCG  ad
un'altra DOCG, sia da DOC ad altra DOC, sia  da  IGT  ad  altra  IGT,
purche': 
    a) le DO e le IG insistano sulla medesima area viticola,  oppure,
nel caso in cui le zone di produzione dei vini  di  cui  al  presente
comma non siano completamente coincidenti, il  prodotto  provenga  da
vigneti idonei a produrre il vino della denominazione prescelta; 
    b) il prodotto abbia i requisiti prescritti per la  denominazione
prescelta; 
    c) la resa massima di produzione di  quest'ultima  sia  eguale  o
superiore rispetto a quella di provenienza, in  relazione  alla  resa
effettiva rivendicata. 
  3. Chiunque puo' effettuare la riclassificazione di cui al comma  2
del prodotto atto a divenire DO o IG,  che  fino  alla  realizzazione
della specifica funzionalita' nell'ambito dei servizi  del  SIAN  e',
per  ciascuna   partita,   annotata   nei   registri   e   comunicata
all'organismo di controllo autorizzato. 
  4. Il prodotto gia' certificato con la DO o classificato  con  l'IG
deve  essere  declassato   in   caso   di   perdita   dei   requisiti
chimico-fisici od organolettici ovvero per scelta  del  produttore  o
del detentore. Per tali fini il soggetto  interessato,  per  ciascuna
partita, annota  l'operazione  nei  registri  e  invia  comunicazione
all'organismo di controllo autorizzato,  indicando  la  quantita'  di
prodotto da declassare e la sua ubicazione, con individuazione  degli
estremi dell'attestato di  idoneita'  per  le  DO,  e,  nel  caso  di
prodotti gia' imbottigliati,  il  lotto.  Il  prodotto  ottenuto  dal
declassamento puo' essere commercializzato con altra DO o  IG  o  con
un'altra categoria di  prodotto  vitivinicolo  qualora  ne  abbia  le
caratteristiche  e  siano   rispettate   le   relative   disposizioni
applicabili. 
  5. Il taglio tra due o piu' mosti o vini a DOCG o DOC o IGT diversi
comporta la perdita del diritto all'uso  del  riferimento  geografico
originario  per  il  prodotto  ottenuto,  che  puo'  tuttavia  essere
classificato come vino IGT qualora ne abbia le caratteristiche. 
  6. Il taglio tra vino atto e vino certificato di una stessa DO o IG
comporta la perdita della certificazione acquisita,  fatta  salva  la
possibilita' di richiedere una  nuova  certificazione  per  la  nuova
partita secondo le procedure di cui all'articolo 65. 
  7. Fatte salve le deroghe previste dagli specifici disciplinari  di
produzione ai sensi della vigente normativa dell'Unione  europea,  il
trasferimento delle partite di mosti e di vini atti a divenire DOP  o
IGP al di fuori della  zona  di  produzione  delimitata  comporta  la
perdita del diritto alla rivendicazione della DOP o dell'IGP  per  le
partite medesime. 
  8. In casi eccezionali, non previsti dalla  vigente  normativa,  su
istanza  motivata  dell'interessato   puo'   essere   consentito   il
trasferimento delle partite di mosti e di vini di cui al comma  7  al
di fuori  della  zona  di  produzione  delimitata,  previa  specifica
autorizzazione rilasciata dal Ministero.