Art. 23 Procedure e adempimenti per il regime di condizionalita' 1. Le regioni e province autonome specificano con propri provvedimenti, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale ai sensi dell'art. 3 e dell'allegato 1 del presente decreto. Per le annualita' successive, qualora intervengano modifiche ed integrazioni dell'allegato 1 al presente decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle medesime, le regioni e province autonome specificano con propri provvedimenti l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale ai sensi dell'art. 3 e dell'allegato 1, ove modificato. 2. Al fine di armonizzare le norme regionali di condizionalita', di verificarne la coerenza con le disposizioni del presente decreto, di garantire la controllabilita' degli elementi d'impegno stabiliti, le regioni e province autonome trasmettono preventivamente le bozze di lavoro al Mipaaf che, se del caso, attiva un confronto con le regioni e province autonome stesse, con AGEA coordinamento ed, eventualmente, con gli organismi tecnici di supporto di cui al comma 2 dell'art. 11 del presente decreto, e le amministrazioni competenti a livello regionale e nazionale. 3. In assenza dei provvedimenti delle regioni e province autonome, emanati in applicazione del comma 1 o in assenza di specifici interventi delle stesse, previsti nell'allegato 1, si applicano gli impegni indicati nell'allegato medesimo. 4. Successivamente alla pubblicazione del presente decreto, o delle eventuali modifiche allo stesso, Agea coordinamento stabilisce con circolare i termini e gli effetti procedurali di attuazione, nonche' i criteri comuni di controllo e, se del caso, gli indici di verifica del rispetto degli impegni. Agea invia la bozza di circolare alle regioni e alle provincie autonome, acquisendone il parere entro trenta giorni dalla ricezione, e contestualmente al Comitato di cui all'art. 11, per le finalita' stabilite nel medesimo articolo del presente decreto. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto, Agea emana la circolare.