Art. 23 
 
      Procedure e adempimenti per il regime di condizionalita' 
 
  1.  Le  regioni  e  province  autonome   specificano   con   propri
provvedimenti, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione  del
presente  decreto,  l'elenco  degli  impegni  applicabili  a  livello
territoriale ai sensi dell'art. 3  e  dell'allegato  1  del  presente
decreto. 
  Per le annualita' successive,  qualora  intervengano  modifiche  ed
integrazioni dell'allegato 1  al  presente  decreto,  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore delle medesime, le  regioni  e
province autonome specificano con propri provvedimenti l'elenco degli
impegni applicabili a livello territoriale ai  sensi  dell'art.  3  e
dell'allegato 1, ove modificato. 
  2. Al fine di armonizzare le norme regionali di condizionalita', di
verificarne la coerenza con le disposizioni del presente decreto,  di
garantire la controllabilita' degli elementi d'impegno stabiliti,  le
regioni e province autonome trasmettono preventivamente le  bozze  di
lavoro al Mipaaf che, se del caso, attiva un confronto con le regioni
e province autonome stesse, con AGEA coordinamento ed, eventualmente,
con gli organismi tecnici di supporto di cui al comma 2 dell'art.  11
del presente decreto,  e  le  amministrazioni  competenti  a  livello
regionale e nazionale. 
  3. In assenza dei provvedimenti delle regioni e province  autonome,
emanati in applicazione  del  comma  1  o  in  assenza  di  specifici
interventi delle stesse, previsti nell'allegato 1, si  applicano  gli
impegni indicati nell'allegato medesimo. 
  4. Successivamente alla pubblicazione del presente decreto, o delle
eventuali modifiche allo stesso, Agea  coordinamento  stabilisce  con
circolare i termini e gli effetti procedurali di attuazione,  nonche'
i criteri comuni di controllo e, se del caso, gli indici di  verifica
del rispetto degli impegni. Agea invia la  bozza  di  circolare  alle
regioni e alle  provincie  autonome,  acquisendone  il  parere  entro
trenta giorni dalla ricezione, e contestualmente al Comitato  di  cui
all'art. 11, per le finalita' stabilite  nel  medesimo  articolo  del
presente  decreto.  Entro  novanta  giorni  dalla  pubblicazione  del
decreto, Agea emana la circolare.