Art. 24 
 
           Procedure e adempimenti per lo sviluppo rurale 
 
  1. Ove non abbiano gia' adempiuto, al momento dell'emanazione delle
specifiche disposizioni attuative, le  regioni  e  province  autonome
ovvero le autorita' di gestione dei programmi cofinanziati dal FEASR,
sentito  l'organismo  pagatore  competente,  individuano  con  propri
provvedimenti: 
    a) le fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle colture,
ai gruppi di colture, alle operazioni, alle misure/sottomisure e agli
impegni pertinenti di condizionalita'; 
    b) i  livelli  della  gravita',  entita'  e  durata  di  ciascuna
violazione ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 20 e degli allegati 4
e 6; 
    c) i requisiti minimi relativi all'uso dei  fertilizzanti  e  dei
prodotti fitosanitari; 
    d)  ulteriori  fattispecie  di   infrazioni   che   costituiscono
violazioni gravi; 
    e) eventuali violazioni di impegni  specifici  per  tipologia  di
operazione che comportano l'esclusione o  il  recupero  dal  sostegno
previsto dall'operazione stessa. 
  Le autorita' di gestione dei programmi di sviluppo rurale,  sentito
l'organismo  pagatore  competente,  garantiscono  che   gli   impegni
previsti dai programmi ed i relativi livelli di gravita',  entita'  e
durata di ciascuna violazione, siano verificabili e controllabili  in
coerenza con quanto previsto dall'art. 62  del  regolamento  (UE)  n.
1305/2013. 
  2. In caso di mancata o incompleta attuazione di  quanto  stabilito
al comma 1 che abbia dato luogo  a  regolazioni  finanziarie  operate
dalla Commissione  europea  a  carico  dell'Italia,  a  valere  sulle
risorse del FEAGA e/o del FEASR, si applica l'art. 43 della legge  24
dicembre 2012, n. 234. 
  3. Gli organismi pagatori applicano le riduzioni  e  le  esclusioni
nei regimi di aiuto in  conformita'  alle  disposizioni  comunitarie,
nazionali  ed  a  quelle  contenute  nel  presente  decreto   e   nei
provvedimenti di cui al comma 1.