Art. 25 
 
                            Monitoraggio 
 
  1. L'Agea coordinamento effettua il monitoraggio delle riduzioni ed
esclusioni applicate dagli organismi pagatori  annualmente  ai  sensi
del presente decreto e trasmette al Mipaaf, alle regioni  e  province
autonome, ed al Ministero dell'economia e  delle  finanze  -  DRGS  -
IGRUE,  unitamente  ai  dati  di  cui  all'art.  10,  una   relazione
dettagliata a livello territoriale, entro il 15  ottobre  di  ciascun
anno, sull'esercizio FEASR e FEAGA precedente, secondo  le  modalita'
previste dall'art. 9 del regolamento (UE)  n.  809/2014  ed  in  base
all'art. 12 del presente decreto. 
  2. La relazione di cui al comma 1 e' trasmessa  entro  la  medesima
scadenza, per le valutazioni del caso, al comitato  di  cui  all'art.
11.