Art. 25 Monitoraggio 1. L'Agea coordinamento effettua il monitoraggio delle riduzioni ed esclusioni applicate dagli organismi pagatori annualmente ai sensi del presente decreto e trasmette al Mipaaf, alle regioni e province autonome, ed al Ministero dell'economia e delle finanze - DRGS - IGRUE, unitamente ai dati di cui all'art. 10, una relazione dettagliata a livello territoriale, entro il 15 ottobre di ciascun anno, sull'esercizio FEASR e FEAGA precedente, secondo le modalita' previste dall'art. 9 del regolamento (UE) n. 809/2014 ed in base all'art. 12 del presente decreto. 2. La relazione di cui al comma 1 e' trasmessa entro la medesima scadenza, per le valutazioni del caso, al comitato di cui all'art. 11.