Art. 26 
 
                           Norme di rinvio 
 
  1. Il regime di riduzioni ed esclusioni segue le nuove disposizioni
di cui al regolamento (UE) n. 640/2014. 
  2. Alle misure agro-climatico-ambientali  o  di  imboschimento  dei
terreni agricoli relative a domande di sostegno/aiuto  assunte  entro
il 31 dicembre 2006, ai sensi dei regolamenti (CEE)  n.  2078/92,  n.
2080/92  e  n.  1257/99,  continuano  ad  applicarsi  i  criteri   di
ammissibilita',  gli  impegni  e  gli  altri  obblighi  previsti  nei
contratti agro-ambientali o di imboschimento sottoscritti. 
  3.  Per  le  misure  relative  ai  programmi  di  sviluppo   rurale
2007-2013, sia per quelle connesse sia per quelle non  connesse  alla
superficie o agli animali, si applicano le disposizioni del  presente
decreto con riferimento alle  percentuali  di  riduzione  individuate
dagli allegati 4 e 6, nonche' ai requisiti  minimi  relativi  all'uso
dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, di cui all'allegato 7. 
  4.  Per  le  misure  relative  ai  programmi  di  sviluppo   rurale
2007-2013,  puo'  valere  la  disciplina  definita  dalle  regioni  e
provincie autonome, ovvero dalle autorita' di gestione dei  programmi
di sviluppo rurale, in materia di: 
    a) violazioni di impegni riferiti  alle  colture,  ai  gruppi  di
colture, alle operazioni, alle misure e agli  impegni  pertinenti  di
condizionalita' individuati nei  documenti  programmatori  2007-2013,
come ridefiniti ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013, 
    b) parametri per l'individuazione  dei  livelli  della  gravita',
entita', durata e ripetizione di ciascuna violazione; 
    c)  casistiche  identificate  dai  documenti  di   programmazione
approvati dalla Commissione europea  e  dalle  relative  disposizioni
attuative che  comportano  l'esclusione  o  la  revoca  dal  sostegno
dell'operazione o misura.