(( Art. 64-bis 
 
Misure  per  l'innovazione  del  sistema  di  vendita  della   stampa
                       quotidiana e periodica 
 
  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001,  n.  170,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Il sistema di vendita della stampa quotidiana  e  periodica  si
articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita: 
  a) esclusivi, che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e
di periodici; 
  b) non esclusivi, che possono vendere,  alle  condizioni  stabilite
dal presente decreto, quotidiani o periodici  in  aggiunta  ad  altre
merci»; 
  b) l'alinea del  comma  3  e'  sostituito  dal  seguente:  «Possono
esercitare  l'attivita'  di  vendita  della   stampa   quotidiana   e
periodica, in regime di non esclusivita', le  seguenti  tipologie  di
esercizi commerciali:». 
  2. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo  24  aprile  2001,  n.
170, e' inserito il seguente: 
  «Art. 4-bis (Apertura di nuovi punti vendita). - 1.  L'apertura  di
nuovi punti vendita, esclusivi e non  esclusivi,  anche  a  carattere
stagionale, e' soggetta  alle  disposizioni  dell'articolo  19  della
legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  2. I comuni possono individuare le zone nelle quali,  tenuto  conto
del numero dei punti vendita gia' esistenti in  relazione  al  bacino
d'utenza,  della  domanda,  anche  stagionale,  delle   esigenze   di
sostenibilita'  ambientale  e  di  viabilita'  nonche'  di  tutela  e
salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico,  architettonico
e ambientale, l'apertura di  nuovi  punti  vendita  e'  regolamentata
sulla base delle disposizioni delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano vigenti in materia e dei criteri adottati  con
le modalita' di cui al comma 3. 
  3. Con intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  sono  definiti  i
criteri e i parametri qualitativi  per  l'apertura  dei  nuovi  punti
vendita,  affinche'  sia  garantita,  a   salvaguardia   dei   motivi
imperativi   di   interesse   generale   connessi   alla   promozione
dell'informazione  e  del  pluralismo   informativo,   una   presenza
capillare ed equilibrata dei punti vendita sul territorio  nazionale,
anche nelle aree periferiche,  tale  da  soddisfare  la  domanda  del
bacino di utenza e tenuto conto anche delle esigenze  stagionali.  Le
intese raggiunte in sede di Conferenza unificata  sono  recepite  con
decreto del Ministro dello sviluppo economico. 
  4. Con intesa in sede di Conferenza unificata sono individuati, nel
rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione statale in materia
di concorrenza, criteri omogenei per la liberalizzazione degli  orari
e dei periodi di chiusura  dei  punti  vendita,  la  rimozione  degli
ostacoli che limitano la possibilita', per i punti vendita esclusivi,
di ampliare  le  categorie  merceologiche  e  i  servizi  offerti  al
pubblico, nonche' la possibilita' di  svolgere  l'intermediazione  di
servizi  a   valore   aggiunto   a   favore   delle   amministrazioni
territoriali,  delle  aziende  sanitarie  locali,  delle  aziende  di
trasporto pubblico e delle aziende  di  promozione  turistica,  fermi
restando gli  eventuali  vincoli  autorizzatori  previsti,  per  tali
attivita' e servizi ulteriori, dalla normativa vigente». 
  3. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2001,
n. 170, dopo la lettera d-quinquies) sono aggiunte le seguenti: 
  «d-sexies) le imprese di distribuzione  territoriale  dei  prodotti
editoriali  garantiscono  a  tutti  i  rivenditori   l'accesso   alle
forniture a  parita'  di  condizioni  economiche  e  commerciali;  la
fornitura non puo' essere condizionata a servizi, costi o prestazioni
aggiuntive a carico del rivenditore; 
  d-septies) le imprese di distribuzione territoriale  assicurano  ai
punti vendita forniture di quotidiani e di  periodici  adeguate,  per
tipologia e per quantitativi, a soddisfare  le  esigenze  dell'utenza
del territorio; le pubblicazioni fornite  in  eccesso  rispetto  alle
esigenze dell'utenza del territorio o quelle  che  non  sono  oggetto
della  parita'  di  trattamento  possono  essere   rifiutate   ovvero
restituite anticipatamente dagli edicolanti senza alcuna  limitazione
temporale». 
  4. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo  24  aprile  2001,  n.
170, come da ultimo modificato dal presente articolo, e' inserito  il
seguente: 
  «Art. 5-bis (Nuove opportunita' imprenditoriali e commerciali per i
punti vendita esclusivi). - 1. Nelle zone  dove  la  fornitura  della
stampa quotidiana e periodica non e' assicurata dagli ordinari canali
di distribuzione, i punti vendita di tali zone  possono  chiedere  di
essere   riforniti   dal   punto   vendita   esclusivo    disponibile
geograficamente piu' vicino sulla base di un accordo di fornitura. E'
altresi' consentito ai punti vendita esclusivi  di  rifornire,  sulla
base di un accordo di fornitura, gli esercizi commerciali  che  fanno
richiesta di fornitura di  pubblicazioni  periodiche  attinenti  alla
tipologia del bene o  del  servizio  oggetto  prevalente  della  loro
attivita'  commerciale.  Con  accordo  su  base  nazionale   tra   le
associazioni di categoria piu' rappresentative degli  editori  e  dei
rivenditori di quotidiani e di periodici sono definite le  condizioni
economiche per lo svolgimento di tali attivita',  che  in  ogni  caso
devono tenere conto  delle  quantita'  di  copie  vendute  dal  punto
vendita addizionale. L'attivita'  addizionale  di  distribuzione  dei
punti vendita esclusivi e' soggetta alle  disposizioni  dell'articolo
19 della legge 7 agosto 1990, n. 241». 
  5. Dopo il comma 1  dell'articolo  9  del  decreto  legislativo  24
aprile 2001, n. 170, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Le violazioni delle disposizioni del presente decreto  sono
sanzionate ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114». 
  6. L'articolo 1, comma  2,  l'articolo  2,  commi  2,  4,  5  e  6,
l'articolo 4, comma 1, e l'articolo  6  del  decreto  legislativo  24
aprile 2001, n. 170, sono abrogati. 
  7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  2  del  decreto
          legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (Riordino del sistema di
          diffusione della stampa quotidiana  e  periodica,  a  norma
          dell'articolo 3 della L. 13  aprile  1999,  n.  108),  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 2.  Definizione  del  sistema  di  vendita  della
          stampa quotidiana e periodica. 
              1. Il sistema di  vendita  della  stampa  quotidiana  e
          periodica si articola, su tutto il territorio nazionale, in
          punti vendita: 
              a) esclusivi, che sono tenuti alla vendita generale  di
          quotidiani e di periodici; 
              b) non esclusivi, che possono vendere, alle  condizioni
          stabilite dal presente decreto, quotidiani o  periodici  in
          aggiunta ad altre merci. 
              2. 
              3. Possono  esercitare  l'attivita'  di  vendita  della
          stampa  quotidiana  e   periodica,   in   regime   di   non
          esclusivita',   le   seguenti   tipologie    di    esercizi
          commerciali: 
              a) le rivendite di generi di monopolio; 
              b) le rivendite di carburanti e di oli minerali; 
              c) i bar, inclusi gli  esercizi  posti  nelle  aree  di
          servizio  delle  autostrade  e  nell'interno  di   stazioni
          ferroviarie, aeroportuali e  marittime,  ed  esclusi  altri
          punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie; 
              d) le strutture di vendita come definite  dall'articolo
          4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31
          marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di  superficie  di
          vendita pari a metri quadrati 700; 
              e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di
          libri e  prodotti  equiparati,  con  un  limite  minimo  di
          superficie di metri quadrati 120; 
              f)  gli  esercizi  a  prevalente  specializzazione   di
          vendita,  con  esclusivo  riferimento  alla  vendita  delle
          riviste di identica specializzazione. 
              4. 
              5. 
              6. ". 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  5  del
          citato decreto legislativo n. 170 del 2001, come modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 5. Modalita' di vendita. 
              1. La vendita della stampa quotidiana  e  periodica  e'
          effettuata nel rispetto delle seguenti modalita': 
              a) il prezzo  di  vendita  della  stampa  quotidiana  e
          periodica  stabilito  dal  produttore   non   puo'   subire
          variazioni in relazione ai punti di  vendita,  esclusivi  e
          non esclusivi, che effettuano la rivendita; 
              b) le condizioni economiche e le modalita'  commerciali
          di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni  forma
          di compenso  riconosciuta  ai  rivenditori,  devono  essere
          identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e
          non esclusivi, che effettuano la vendita; 
              c) i punti  di  vendita,  esclusivi  e  non  esclusivi,
          devono prevedere  un  adeguato  spazio  espositivo  per  le
          testate poste in vendita; 
              d) e' comunque vietata  l'esposizione  al  pubblico  di
          giornali, riviste e materiale pornografico; 
              d-bis) gli edicolanti possono vendere presso la propria
          sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa; 
              d-ter) gli edicolanti possono  praticare  sconti  sulla
          merce venduta e defalcare il valore del  materiale  fornito
          in conto vendita e restituito, nel rispetto del periodo  di
          permanenza   in   vendita   stabilito    dall'editore,    a
          compensazione    delle    successive    anticipazioni    al
          distributore; 
              d-quater) fermi restando gli obblighi previsti per  gli
          edicolanti  a  garanzia  del  pluralismo  informativo,   la
          ingiustificata  mancata  fornitura,  ovvero  la   fornitura
          ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda
          da parte del distributore  costituiscono  casi  di  pratica
          commerciale sleale ai fini dell'applicazione delle  vigenti
          disposizioni in materia; 
              d-quinquies) le clausole contrattuali fra  distributori
          ed edicolanti, contrarie  alle  disposizioni  del  presente
          articolo, sono nulle per contrasto con norma imperativa  di
          legge e non viziano il contratto cui accedono. 
              d-sexies) le imprese di distribuzione territoriale  dei
          prodotti editoriali  garantiscono  a  tutti  i  rivenditori
          l'accesso alle forniture a parita' di condizioni economiche
          e commerciali; la fornitura non puo' essere condizionata  a
          servizi,  costi  o  prestazioni  aggiuntive  a  carico  del
          rivenditore; 
              d-septies) le  imprese  di  distribuzione  territoriale
          assicurano ai punti vendita forniture di  quotidiani  e  di
          periodici adeguate, per tipologia  e  per  quantitativi,  a
          soddisfare  le  esigenze  dell'utenza  del  territorio;  le
          pubblicazioni fornite in  eccesso  rispetto  alle  esigenze
          dell'utenza del territorio o quelle che  non  sono  oggetto
          della  parita'  di  trattamento  possono  essere  rifiutate
          ovvero restituite anticipatamente  dagli  edicolanti  senza
          alcuna limitazione temporale.". 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  9  del  citato
          decreto legislativo n. 170 del 2001, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 9. Norme finali. 
              1. Per quanto non  previsto  dal  presente  decreto  si
          applica il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. 
              1-bis. Le violazioni delle  disposizioni  del  presente
          decreto sono  sanzionate  ai  sensi  dell'articolo  22  del
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. 
              2. Sono abrogati l'articolo 14  della  legge  5  agosto
          1981, n. 416, e l'articolo 7 della legge 25 febbraio  1987,
          n. 67.".