Art. 28. 
                     Organismi di programmazione 
 
  1. Fermo restando quanto  previsto  nell'articolo  5  del  presente
decreto, e' concesso un  contributo  a  organismi  di  programmazione
gestori di almeno una sala con minimo  duecento  posti,  in  possesso
delle  prescritte  autorizzazioni,  che  effettuino  un   minimo   di
ottocento giornate lavorative, come definite all'Allegato  D,  e  che
ospitino almeno novanta rappresentazioni integralmente riservate alla
danza da parte di organismi professionali prevalentemente italiani.