Art. 65 
 
 
      (Autorita' nazionale di regolazione del settore postale) 
 
  1.  A  decorrere  dall'anno  2017,  alle  spese  di   funzionamento
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni  in  relazione  ai
compiti  di  autorita'  nazionale  di  regolamentazione  del  settore
postale, si provvede esclusivamente con le modalita' di cui ai  commi
65 e 66, secondo periodo, dell'articolo 1  della  legge  23  dicembre
2005, n. 266, facendo riferimento ai ricavi maturati dagli  operatori
nel settore postale. Sono abrogate le norme di  cui  all'articolo  2,
commi da 6 a 21, e di cui all'articolo 15, comma 2-bis,  del  decreto
legislativo 22 luglio 1999 n. 261.