Art. 32 Passaggio ai nuovi parametri stipendiali 1. Il parametro stipendiale previsto dalla Tabella D allegata al presente decreto per brigadiere capo +4, e' attribuito ai brigadieri capo con le seguenti modalita': a) per il personale che rivestiva il grado di brigadiere dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010: all'atto della promozione a brigadiere capo; b) per il personale che rivestiva il grado di brigadiere dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011: dopo un anno di permanenza nel grado di brigadiere capo; c) per il personale che rivestiva il grado di brigadiere dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012: dopo due anni di permanenza nel grado di brigadiere capo; d) per il personale che rivestiva il grado di brigadiere dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013: dopo tre anni di permanenza nel grado di brigadiere capo. 2. Il parametro stipendiale previsto dalla Tabella D allegata al presente decreto per brigadiere capo +4, e' attribuito ai revisori capo con le seguenti modalita': a) per il personale che rivestiva il grado di revisore dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010: all'atto della promozione a revisore capo; b) per il personale che rivestiva il grado di revisore dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011: dopo un anno di permanenza nel grado di revisore capo; c) per il personale che rivestiva il grado di revisore dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012: dopo due anni di permanenza nel grado di revisore capo; d) per il personale che rivestiva il grado di revisore dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013: dopo tre anni di permanenza nel grado di revisore capo. 3. Agli appuntati scelti in servizio al 31 dicembre 2016, il parametro stipendiale previsto dalla Tabella D allegata al presente decreto per appuntato scelto +5, e' attribuito dopo quattro anni di anzianita' nel grado.