Art. 30 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente  regolamento  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. Le amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione  delle
disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente nonche' con le risorse
derivanti  dall'applicazione  delle  tariffe  previste  dal  presente
decreto.