Art. 29 
 
                       Iscrizione nel Registro 
 
  1.  L'IVASS  procede  all'iscrizione  nel   Registro   sulla   base
dell'istruttoria con esito positivo delle relative domande e comunica
agli  istanti,  per  mezzo  di  un  messaggio  di  posta  elettronica
certificata, l'intervenuta iscrizione con l'indicazione della data di
accoglimento   dell'istanza.    In    caso    di    esito    negativo
dell'istruttoria, l'IVASS  comunica  agli  istanti  il  preavviso  di
rigetto della domanda, con l'indicazione dei motivi e  la  fissazione
di un termine per l'eventuale integrazione,  decorso  inutilmente  il
quale provvede  al  rigetto  definitivo.  Qualora  l'istruttoria  sia
relativa a soggetti da iscrivere nelle sezioni C od E, le  imprese  o
gli intermediari istanti provvedono tempestivamente  a  dare  notizia
agli interessati del rigetto della domanda. 
  2.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  33,  le  istruttorie
relative alle domande di iscrizione al  Registro  si  concludono  nei
termini previsti dal Regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014. 
  3. Ferme restando le verifiche  periodiche  previste  dall'art.  45
sulla permanenza dei requisiti necessari per  l'iscrizione,  l'IVASS,
su richiesta degli intermediari interessati o delle  imprese  che  si
avvalgono   dei   produttori   diretti,   rilascia    un'attestazione
sull'iscrizione nel Registro.