(( Art. 38-bis Disposizioni a sostegno delle vittime delle attivita' di estorsione e dell'usura 1. Alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 13, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Non possono far parte dell'elenco di cui al comma 2 associazioni ed organizzazioni che, al momento dell'accettazione della domanda di iscrizione, non siano in regola con la documentazione antimafia di cui al libro II, capi dal I al IV, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159»; b) all'articolo 13, comma 3, le parole «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»; c) all'articolo 14, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Qualora dalla disponibilita' dell'intera somma dipenda la possibilita' di riattivare in maniera efficiente l'attivita' imprenditoriale, previa concessione di provvisionale, ovvero di altre misure cautelari, da parte del giudice nel corso del giudizio relativo all'evento delittuoso posto a base dell'istanza, possono essere erogate somme di denaro a titolo di anticipo dell'elargizione, sino a concorrenza dell'intero ammontare»; d) all'articolo 19, al comma 1, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «I membri di cui alla presente lettera devono astenersi dal prendere parte all'attivita' del Comitato, incluse eventuali votazioni, quando sono chiamati ad esprimersi su richiedenti l'accesso al fondo di cui all'articolo 18 i quali siano, ovvero siano stati nei dieci anni precedenti, membri delle loro associazioni ovvero abbiano ricevuto supporto in sede di giudizio dalle medesime associazioni. Ogni decisione assunta in violazione di quanto previsto dal precedente periodo e' da considerarsi nulla»; e) all'articolo 19, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. In un'apposita sezione del sito internet del Ministero dell'interno sono pubblicati i decreti di nomina dei componenti di cui al comma 1, lettera d).»; f) all'articolo 20, al comma 1, le parole «trecento giorni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni a decorrere dal provvedimento di sospensione. Non sono dovuti interessi di mora nel frattempo eventualmente maturati». 2. All'articolo 14, comma 5, della legge 7 marzo 1996, n. 108, la parola «sei» e' sostituita dalla seguente: «ventiquattro». ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo degli articoli 13, 14, 19 e 20, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, come modificati dalla presente legge: «Art. 13 (Modalita' e termini per la domanda). - 1. L'elargizione e' concessa a domanda. 2. La domanda puo' essere presentata dall'interessato ovvero, con il consenso di questi, dal consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da una delle associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). La domanda puo' essere altresi' presentata da uno dei soggetti di cui all'art. 8, comma 1, ovvero, per il tramite del legale rappresentante e con il consenso dell'interessato, da associazioni od organizzazioni iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto ed aventi tra i propri scopi quello di prestare assistenza e solidarieta' a soggetti danneggiati da attivita' estorsive. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono determinati le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le modalita' per la relativa tenuta. 2-bis. Non possono far parte dell'elenco di cui al comma 2 associazioni ed organizzazioni che, al momento dell'accettazione della domanda di iscrizione, non siano in regola con la documentazione antimafia di cui al libro II, capi dal I al IV, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data della denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi elementi atti a far ritenere che l'evento lesivo consegue a delitto commesso per le finalita' indicate negli articoli precedenti. 4. Per i danni conseguenti a intimidazione anche ambientale, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla data in cui hanno avuto inizio le richieste estorsive o nella quale l'interessato e' stato per la prima volta oggetto della violenza o minaccia. 5. I termini stabiliti dai commi 3 e 4 sono sospesi nel caso in cui, sussistendo un attuale e concreto pericolo di atti di ritorsione, il pubblico ministero abbia disposto, con decreto motivato, le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identita' del soggetto che dichiara di essere vittima dell'evento lesivo o delle richieste estorsive. I predetti termini riprendono a decorrere dalla data in cui il decreto adottato dal pubblico ministero e' revocato o perde comunque efficacia. Quando e' adottato dal pubblico ministero decreto motivato per le finalita' suindicate e' omessa la menzione delle generalita' del denunciante nella documentazione da acquisire ai fascicoli formati ai sensi degli articoli 408, comma 1, e 416, comma 2, del codice di procedura penale, fino al provvedimento che dispone il giudizio o che definisce il procedimento.». «Art. 14 (Concessione dell'elargizione). - 1. La concessione dell'elargizione e' disposta con decreto del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, su deliberazione del Comitato di cui all'art. 19. La deliberazione deve dare conto della natura del fatto che ha cagionato il danno patrimoniale, del rapporto di causalita', dei singoli presupposti positivi e negativi stabiliti dalla presente legge e dell'ammontare del danno patrimoniale, dettagliatamente documentato, salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 7, 10 e 13 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. Si applica altresi' l'art. 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. 1-bis. Qualora dalla disponibilita' dell'intera somma dipenda la possibilita' di riattivare in maniera efficiente l'attivita' imprenditoriale, previa concessione di provvisionale, ovvero di altre misure cautelari, da parte del giudice nel corso del giudizio relativo all'evento delittuoso posto a base dell'istanza, possono essere erogate somme di denaro a titolo di anticipo dell'elargizione, sino a concorrenza dell'intero ammontare. 2. Entro sessanta giorni dalla data della deliberazione, il Ministro dell'interno puo' promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione stessa da parte del Comitato.». «Art. 19 (Comitato di solidarieta' per le vittime dell'estorsione e dell'usura). - 1. Presso il Ministero dell'interno e' istituito il Comitato di solidarieta' per le vittime dell'estorsione e dell'usura. Il Comitato e' presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, anche al di fuori del personale della pubblica amministrazione, tra persone di comprovata esperienza nell'attivita' di contrasto al fenomeno delle estorsioni e dell'usura e di solidarieta' nei confronti delle vittime. Il Comitato e' composto: a) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; b) da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; b-bis) da un rappresentante del Ministero della giustizia; c) da tre membri designati dal CNEL ogni due anni, assicurando la rotazione tra le diverse categorie, su indicazione delle associazioni nazionali di categoria in esso rappresentate; d) da tre membri delle associazioni od organizzazioni iscritte nell'elenco di cui all'art. 13, comma 2. I membri sono nominati ogni due anni con decreto del Ministro dell'interno su designazione degli organismi nazionali associativi maggiormente rappresentativi. Il Ministro dell'interno, su proposta del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket ed antiusura, determina con proprio decreto i criteri per l'individuazione della maggiore rappresentativita'. I membri di cui alla presente lettera devono astenersi da prendere parte all'attivita' del Comitato, incluse eventuali votazioni, quando sono chiamati ad esprimersi su richiedenti l'accesso al fondo di cui all'art. 18 i quali siano, ovvero siano stati nei dieci anni precedenti, membri delle loro associazioni ovvero abbiano ricevuto supporto in sede di giudizio dalle medesime associazioni. Ogni decisione assunta in violazione di quanto previsto dal precedente periodo e' da considerarsi nulla; e) da un rappresentante della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), senza diritto di voto. 1-bis. In un'apposita sezione del sito internet del Ministero dell'interno sono pubblicati i decreti di nomina dei componenti di cui al comma 1, lettera d). 2. Il Commissario ed i rappresentanti dei Ministeri restano in carica per quattro anni e l'incarico non e' rinnovabile per piu' di una volta. 3. Al Comitato di cui al comma 1 sono devoluti i compiti attribuiti al Comitato istituito dall'art. 5 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni. 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 21, la gestione del Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive, istituito dall'art. 18 della presente legge, e del Fondo di solidarieta' per le vittime dell'usura, istituito dall'art. 14, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e' attribuita alla CONSAP, che vi provvede per conto del Ministero dell'interno sulla base di apposita concessione. 5. Gli organi preposti alla gestione dei Fondi di cui al comma 4 e i relativi uffici sono tenuti al segreto circa i soggetti interessati e le procedure di elargizione. Gli organi preposti alla gestione dei Fondi sono altresi' tenuti ad assicurare, mediante intese con gli ordini professionali e le associazioni nazionali di categoria rappresentate nel CNEL, nonche' con le associazioni o con le organizzazioni indicate nell'art. 13, comma 2, anche presso i relativi uffici, la tutela della riservatezza dei soggetti interessati e delle procedure di elargizione. 6. La concessione del mutuo di cui al comma 6 dell'art. 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e' disposta con decreto del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura su deliberazione del Comitato di cui al comma 1 del presente articolo. Si applica la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 14 della suddetta legge n. 108 del 1996.». «Art. 20 (Sospensione di termini). - 1. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonche' di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di due anni a decorrere dal provvedimento di sospensione. Non sono dovuti interessi di mora nel frattempo eventualmente maturati. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 14, comma 5, della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1996, n. 58, supplemento ordinario, come modificato dalla presente legge: «Art. 14. - (Omissis). 5. La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al Fondo entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di presentazione della denuncia per il delitto di usura ovvero dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini per il delitto di usura. Essa deve essere corredata da un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste che risponda alla finalita' di reinserimento della vittima del delitto di usura nella economia legale. In nessun caso le somme erogate a titolo di mutuo o di anticipazione possono essere utilizzate per pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato. (Omissis).».