Art. 165 
 
        Garanzia dello Stato su passivita' di nuova emissione 
 
  1. Al fine di evitare o porre rimedio  a  una  grave  perturbazione
dell'economia  e  preservare  la  stabilita'  finanziaria,  ai  sensi
dell'articolo 18 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n.  180  e
dell'articolo 18, paragrafo  4,  lettera  d),  del  regolamento  (UE)
n.806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014,
il Ministero dell'economia e delle finanze e'  autorizzato,  nei  sei
mesi  successivi  all'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  a
concedere la garanzia dello Stato su passivita' delle banche italiane
in conformita' a quanto previsto dal presente capo  I,  nel  rispetto
della disciplina europea in materia di aiuti  di  Stato,  fino  a  un
valore nominale di 19 miliardi di euro. 
  2. Per banche italiane si intendono le banche aventi sede legale in
Italia. 
  3. La garanzia puo' essere concessa solo dopo la positiva decisione
della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia o,
nel  caso  previsto  dall'articolo  166,  comma  2,  sulla   notifica
individuale. 
  4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  puo'   altresi'
rilasciare, entro  sei  mesi  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, fermi restando i limiti di cui comma 1, la garanzia  statale
per integrare il valore di  realizzo  del  collaterale  stanziato  da
banche italiane a  garanzia  di  finanziamenti  erogati  dalla  Banca
d'Italia per fronteggiare gravi crisi di  liquidita'  (erogazione  di
liquidita' di emergenza-ELA), in  conformita'  agli  schemi  previsti
dalla Banca centrale europea. 
  5. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  puo'  con  proprio
decreto estendere il periodo di cui al comma 1 e al comma 4,  fino  a
un massimo di ulteriori sei mesi previa approvazione da  parte  della
Commissione europea. 
  6. Nel presente capo I per Autorita' competente si intende la Banca
d'Italia o la Banca centrale europea secondo le modalita' e nei  casi
previsti dal  Regolamento  (UE)  del  Consiglio  n.1024/2013  del  15
ottobre 2013. 
  7.  E'  istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, un fondo a  copertura  della  garanzia
concessa ai sensi del presente capo con una dotazione di  30  milioni
di euro per l'anno 2020. Per la gestione  del  fondo  e'  autorizzata
l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale. 
  8. I corrispettivi delle garanzie concesse sono versati all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo  di  cui  al
comma 7. Le risorse del Fondo non piu' necessarie alle  finalita'  di
cui al comma 1, quantificate con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  18  del  decreto
          legislativo 16 novembre  2015,  n.  180  (Attuazione  della
          Direttiva  2014/59/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro  di
          risanamento e risoluzione  degli  enti  creditizi  e  delle
          imprese  di  investimento  e  che  modifica  la   Direttiva
          82/891/CEE  del  Consiglio,  e  le  direttive   2001/24/CE,
          2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,
          2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n.  1093/2010
          e  (UE)  n.  648/2012,  del  Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio): 
              «Art. 18 Sostegno finanziario pubblico straordinario 
              1. Ai fini dell'articolo 17, comma 2, lettera  f),  una
          banca non  e'  considerata  in  dissesto  o  a  rischio  di
          dissesto nei casi in cui, per evitare o porre rimedio a una
          grave   perturbazione   dell'economia   e   preservare   la
          stabilita' finanziaria, il  sostegno  finanziario  pubblico
          straordinario viene concesso: 
              a) in una delle seguenti forme: 
              i) una garanzia dello Stato a sostegno degli  strumenti
          di liquidita' forniti dalla banca centrale alle  condizioni
          da essa applicate; 
              ii) una garanzia dello Stato sulle passivita' di  nuova
          emissione; 
              iii) la sottoscrizione di fondi propri o l'acquisto  di
          strumenti di capitale effettuati a prezzi e condizioni  che
          non conferiscono un vantaggio alla  banca,  se  al  momento
          della sottoscrizione o dell'acquisto questa  non  versa  in
          una delle situazioni  di  cui  all'articolo  17,  comma  2,
          lettere a), b), c), d) o e), ne'  ricorrono  i  presupposti
          per la riduzione o la conversione ai sensi del Capo II; 
              b) nonche' a condizione  che  il  sostegno  finanziario
          pubblico straordinario: 
              i) sia  erogato  previa  approvazione  ai  sensi  della
          disciplina sugli aiuti di Stato e, nei  casi  di  cui  alla
          lettera a), punti i) e ii),  sia  riservato  a  banche  con
          patrimonio netto positivo; 
              ii) sia adottato su base cautelativa e  temporanea,  in
          misura proporzionale alla perturbazione dell'economia; e 
              iii)  non  venga  utilizzato  per  coprire  perdite  ha
          registrato  o  verosimilmente  registrera'   nel   prossimo
          futuro. 
              2. Nel caso di cui alla  lettera  a),  punto  iii),  la
          sottoscrizione e' effettuata unicamente per  far  fronte  a
          carenze di capitale evidenziate  nell'ambito  di  prove  di
          stress condotte a livello nazionale, dell'Unione europea, o
          del Meccanismo di  Vigilanza  Unico,  o  nell'ambito  delle
          verifiche  della  qualita'  degli  attivi  o  di   analoghi
          esercizi condotti dalla Banca Centrale Europea, dall'ABE  o
          da autorita' nazionali.» 
              - Si riporta il testo del paragrafo 4 dell'articolo  18
          del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio del 15 luglio 2014  che  fissa  norme  e  una
          procedura uniformi per la risoluzione degli enti  creditizi
          e  di  talune  imprese  di  investimento  nel  quadro   del
          meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di  risoluzione
          unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010: 
              «Art. 18 Procedura di risoluzione 
              1. - 3. Omissis 
              4. Ai fini del paragrafo 1, lettera  a),  l'entita'  e'
          considerata in dissesto o a rischio di dissesto  in  una  o
          piu' delle situazioni seguenti: 
              a) l'entita' viola, o  vi  sono  elementi  oggettivi  a
          sostegno  della  convinzione  che   nel   prossimo   futuro
          violera', i requisiti per il prosieguo  dell'autorizzazione
          in modo tale da giustificare la revoca  dell'autorizzazione
          da parte della BCE, compreso il fatto - ma non solo  -  che
          ha subito o rischia di  subire  perdite  tali  da  privarla
          dell'intero  patrimonio  o  di  un  importo   significativo
          dell'intero patrimonio; 
              b) le attivita' dell'entita' sono, o vi  sono  elementi
          oggettivi a sostegno della  convinzione  che  nel  prossimo
          futuro saranno, inferiori alle passivita'; 
              c) l'entita' non e', o vi  sono  elementi  oggettivi  a
          sostegno della convinzione  che  nel  prossimo  futuro  non
          sara',  in  grado  di  pagare  i  propri  debiti  o   altre
          passivita' in scadenza; 
              d)  l'entita'  necessita  di  un  sostegno  finanziario
          pubblico straordinario, ad esclusione dei casi in cui,  per
          rimediare a una grave perturbazione  dell'economia  di  uno
          Stato membro e preservare  la  stabilita'  finanziaria,  il
          sostegno finanziario pubblico straordinario si  concretizza
          in una delle forme seguenti: 
              i) una garanzia dello Stato a sostegno degli  strumenti
          di liquidita' forniti da banche centrali alle condizioni da
          esse applicate; 
              ii) una garanzia dello Stato sulle passivita' di  nuova
          emissione; o 
              iii) un'iniezione  di  fondi  propri  o  l'acquisto  di
          strumenti  di  capitale  a  prezzi  e  condizioni  che  non
          conferiscono un vantaggio all'entita', qualora nel  momento
          in  cui  viene  concesso  il  sostegno  pubblico   non   si
          verifichino  ne'  le  circostanze  di   cui   al   presente
          paragrafo, lettere a), b) e c), ne' le circostanze  di  cui
          all'articolo 21, paragrafo 1. 
              In ciascuno dei casi di cui al primo comma, lettera d),
          punti i), ii) e  iii),  le  misure  di  garanzia  o  misure
          equivalenti ivi  contemplate  sono  limitate  alle  entita'
          solventi  e  sono   subordinate   all'approvazione   finale
          nell'ambito  della  disciplina   degli   aiuti   di   Stato
          dell'Unione. Dette misure  hanno  carattere  cautelativo  e
          temporaneo  e  sono  proporzionate   per   rimediare   alle
          conseguenze della grave perturbazione e non sono utilizzate
          per compensare le  perdite  che  l'entita'  ha  accusato  o
          rischia di accusare nel prossimo futuro. 
              Le misure di sostegno di cui al  primo  comma,  lettera
          d), punto iii), sono limitate alle iniezioni necessarie per
          far fronte alle carenze di capitale stabilite  nelle  prove
          di stress a livello nazionale, dell'Unione o di SSM,  nelle
          verifiche della qualita'  delle  attivita'  o  in  esercizi
          analoghi  condotti  dalla  BCE,  dall'ABE  o  da  autorita'
          nazionali,   se   del   caso,   confermate   dall'autorita'
          competente. 
              Se  presenta   una   proposta   legislativa   a   norma
          dell'articolo 32, paragrafo 4, della direttiva  2014/59/UE,
          la  Commissione  presenta,  se  del  caso,   una   proposta
          legislativa   che   modifica   analogamente   il   presente
          regolamento. 
              Omissis.» 
              - Il regolamento (UE) del Consiglio n. 1024/2013 del 15
          ottobre 2013 che attribuisce alla  Banca  centrale  europea
          compiti specifici in merito alle politiche  in  materia  di
          vigilanza prudenziale degli enti  creditizi  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 287 del  29
          ottobre 2013.