Art. 167 
 
Rinvio al decreto legge 23 dicembre 2016,  n.  237,  convertito,  con
  modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15. 
 
  1. Per quanto non previsto dal presente capo si applica il  capo  I
del  decreto-legge  23  dicembre   2016,   n.237,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n.15, a eccezione  degli
articoli 3, comma 2, e 4, comma 3. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il Capo I (Garanzia  dello  Stato  su  passivita'  di
          nuova emissione) del decreto-legge  23  dicembre  2016,  n.
          237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio
          2017,  n.  15  (Disposizioni  urgenti  per  la  tutela  del
          risparmio nel settore creditizio) comprende gli articoli da
          1 a 12 ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del
          23 dicembre 2016. 
              - Si riporta il testo degli articoli 3 e  4,  comma  3,
          del  citato  decreto-legge  23  dicembre  2016,   n.   237,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  febbraio
          2017, n. 15: 
              «Art. 3 Limiti 
              1. L'ammontare delle garanzie concesse  e'  limitato  a
          quanto  strettamente   necessario   per   ripristinare   la
          capacita' di  finanziamento  a  medio-lungo  termine  delle
          banche beneficiarie. 
              2. Per singola banca, l'ammontare  massimo  complessivo
          delle operazioni di  cui  al  presente  articolo  non  puo'
          eccedere, di norma, i fondi propri a fini di vigilanza.» 
              «Art. 4 Condizioni 
              1. - 2. Omissis 
              3. La  garanzia  di  cui  all'articolo  1  puo'  essere
          concessa anche a favore di una banca in risoluzione o di un
          ente-ponte di cui al decreto legislativo 16 novembre  2015,
          n. 180. In  questi  casi,  nessun  supporto  di  liquidita'
          garantito dallo  Stato  puo'  essere  fornito  prima  della
          positiva decisione della Commissione europea sulla notifica
          individuale. 
          Omissis.»