Art. 167 Rinvio al decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15. 1. Per quanto non previsto dal presente capo si applica il capo I del decreto-legge 23 dicembre 2016, n.237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n.15, a eccezione degli articoli 3, comma 2, e 4, comma 3.
Riferimenti normativi - Il Capo I (Garanzia dello Stato su passivita' di nuova emissione) del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15 (Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio) comprende gli articoli da 1 a 12 ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23 dicembre 2016. - Si riporta il testo degli articoli 3 e 4, comma 3, del citato decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15: «Art. 3 Limiti 1. L'ammontare delle garanzie concesse e' limitato a quanto strettamente necessario per ripristinare la capacita' di finanziamento a medio-lungo termine delle banche beneficiarie. 2. Per singola banca, l'ammontare massimo complessivo delle operazioni di cui al presente articolo non puo' eccedere, di norma, i fondi propri a fini di vigilanza.» «Art. 4 Condizioni 1. - 2. Omissis 3. La garanzia di cui all'articolo 1 puo' essere concessa anche a favore di una banca in risoluzione o di un ente-ponte di cui al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. In questi casi, nessun supporto di liquidita' garantito dallo Stato puo' essere fornito prima della positiva decisione della Commissione europea sulla notifica individuale. Omissis.»