Art. 29 
 
 
            Modifiche alla legge 15 dicembre 1990, n. 395 
 
  1. Alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 3 il comma 1 e' sostituito dal seguente:  «1.  Il
Corpo di polizia penitenziaria dispone di: a) reparti presso istituti
penitenziari, scuole e servizi; b) centri di reclutamento; c)  scuole
ed istituti  di  istruzione;  d)  magazzini  per  il  vestiario,  per
l'equipaggiamento e per il casermaggio.». 
    b) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al  comma  2,  le  parole  «all'interno  degli  istituti  di
prevenzione e di pena e ne tutela la sicurezza» sono sostituite dalle
seguenti:  «e  tutela  la  sicurezza   all'interno   degli   istituti
penitenziari  e  delle  strutture  del  Ministero   della   giustizia
individuate con decreto  del  Ministro»  ed  e'  aggiunto  infine  il
seguente periodo: «Collabora  con  la  magistratura  di  sorveglianza
operando presso ogni Tribunale e Ufficio di sorveglianza; assiste  il
magistrato del pubblico ministero presso  gli  uffici  di  esecuzione
istituiti  nell'ambito  delle  Procure  della  Repubblica  presso  il
Tribunale del capoluogo del distretto, nonche' delle Procure generali
presso le Corti di appello.»; 
      2) al comma 3, le parole «non possono comunque essere impiegati
in  compiti  che  non  siano  direttamente  connessi  ai  servizi  di
istituto» sono sostituite dalle seguenti: «possono  essere  impiegati
in attivita' amministrative di supporto e  direttamente  connesse  ai
servizi di istituto». 
    c) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1: 
        a) alla lettera a) le parole «di  grazia  e  giustizia»  sono
sostituite dalle seguenti: «della giustizia»; 
        b) alla lettera b) le parole «per la grazia e  la  giustizia»
sono sostituite dalle seguenti: «per la giustizia»; 
        c) alla lettera c) sono aggiunte infine le  seguenti  parole:
«e del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'
limitatamente al contingente assegnato»; 
        d) la lettera  d)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «d)  del
direttore generale del personale e  delle  risorse  del  Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria e,  limitatamente  al  contingente
assegnato al Dipartimento per la giustizia minorile e  di  comunita',
dal  direttore  generale  del  personale,   delle   risorse   e   per
l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile»; 
    d) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 5, le parole «istituti di prevenzione  e  di  pena»
sono sostituite dalle seguenti: «istituti penitenziari» 
      2)  il  comma  13  e'  sostituito  dal   seguente:   «13.   Gli
appartenenti al Corpo di  polizia  penitenziaria  non  esercitano  il
diritto di sciopero ne' azioni sostitutive di  esso  che,  effettuate
durante il servizio,  possano  pregiudicare  le  esigenze  di  tutela
dell'ordine e della sicurezza delle strutture ove espletano i servizi
istituzionali». 
 
          Note all'art. 29: 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 3, 5, 9 e 19 della
          citata legge 15 dicembre 1990, n. 395, come modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art.  3   (Organizzazione   del   Corpo   di   polizia
          penitenziaria). - 1.  Il  Corpo  di  polizia  penitenziaria
          dispone di: 
                a) reparti presso  istituti  penitenziari,  scuole  e
          servizi; 
                b) centri di reclutamento; 
                c) scuole ed istituti di istruzione; 
                d) magazzini per il vestiario, per  l'equipaggiamento
          e per il casermaggio. 
              2. Per l'espletamento dei compiti di istituto il  Corpo
          di polizia penitenziaria dispone di un servizio navale e di
          un servizio di trasporto terrestre, organizzati secondo  le
          modalita' di cui al regolamento di servizio. 
              3. Il Corpo  di  polizia  penitenziaria  puo'  svolgere
          attivita' sportiva e puo' inoltre  costituire  una  propria
          banda musicale.». 
              «Art. 5 (Compiti  istituzionali).  -  1.  Il  Corpo  di
          polizia penitenziaria espleta tutti i compiti  conferitigli
          dalla presente legge, dalla legge 26 luglio 1975,  n.  354,
          dal regolamento approvato con decreto del Presidente  della
          Repubblica 29  aprile  1976,  n.  431,  e  loro  successive
          modificazioni, nonche' dalle altre leggi e regolamenti. 
              2.  Il  Corpo  di  polizia  penitenziaria  attende   ad
          assicurare l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della
          liberta' personale; garantisce l'ordine  all'interno  degli
          istituti di prevenzione e di pena  e  delle  strutture  del
          Ministero  della  giustizia  individuate  con  decreto  del
          Ministro  e  ne  tutela  la  sicurezza;  partecipa,   anche
          nell'ambito  di  gruppi  di  lavoro,  alle   attivita'   di
          osservazione e di trattamento rieducativo  dei  detenuti  e
          degli internati; espleta  il  servizio  di  traduzione  dei
          detenuti ed internati ed il servizio di  piantonamento  dei
          detenuti ed internati ricoverati in luoghi esterni di cura,
          secondo  le  modalita'  ed  i  tempi  di  cui  all'art.  4.
          Contribuisce a verificare il  rispetto  delle  prescrizioni
          previste   dai   provvedimenti   della   magistratura    di
          sorveglianza. Collabora con la magistratura di sorveglianza
          operando presso ogni Tribunale e Ufficio  di  sorveglianza;
          assiste il magistrato del  pubblico  ministero  presso  gli
          uffici di esecuzione istituiti  nell'ambito  delle  Procure
          della Repubblica presso  il  Tribunale  del  capoluogo  del
          distretto, nonche' delle Procure generali presso  le  Corti
          di appello. 
              3. Fatto salvo l'impiego ai sensi dell'art. 16, secondo
          e terzo comma, della legge 1°(gradi) aprile 1981,  n.  121,
          gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria  possono
          essere impiegati in attivita' amministrative di supporto  e
          direttamente connesse ai servizi di istituto. 
              4. Fino a quando le esigenze di  servizio  non  saranno
          soddisfatte  dal  personale   di   corrispondente   profilo
          professionale   preposto   ad   attivita'   amministrative,
          contabili e patrimoniali, e comunque  non  oltre  due  anni
          dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  il
          personale appartenente al Corpo degli agenti di custodia  e
          al ruolo delle vigilatrici penitenziarie che, alla data  di
          entrata in vigore della presente legge, espleta le suddette
          attivita', continua, salve eventuali esigenze di servizio e
          fermo restando l'inquadramento cui ha diritto,  a  svolgere
          le attivita' nelle quali e' impiegato. 
              5. Il Governo e' delegato ad adottare, entro  sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu' decreti legislativi, che prevedano che il personale di
          cui al comma 4 acceda, a domanda e  previa  prova  pratica,
          nelle corrispondenti qualifiche funzionali, amministrative,
          contabili  e  patrimoniali,  in  relazione  alle   mansioni
          esercitate alla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge, fino alla copertura di non oltre  il  30  per  cento
          delle relative dotazioni organiche.». 
              «Art.  9  (Doveri  di   subordinazione).   -   1.   Gli
          appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria hanno doveri
          di subordinazione gerarchica nei confronti: 
                a) del Ministro della giustizia; 
                b) dei  Sottosegretari  di  Stato  per  la  giustizia
          quando esercitano, per delega del Ministro, attribuzioni in
          materia penitenziaria; 
                c) del  Capo  del  Dipartimento  dell'Amministrazione
          penitenziaria e del Capo del Dipartimento per la  giustizia
          minorile  e  di  comunita'  limitatamente  al   contingente
          assegnato; 
                d) del  direttore  generale  del  personale  e  delle
          risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
          e, limitatamente al contingente assegnato  al  Dipartimento
          per la giustizia minorile e  di  comunita',  dal  direttore
          generale del personale, delle risorse  e  per  l'attuazione
          dei provvedimenti del giudice minorile; 
                e) del provveditore regionale; 
                f) del direttore dell'istituto; 
                g) dei superiori gerarchici.». 
              «Art.   19   (Norme    di    comportamento    politico,
          rappresentanze e diritti sindacali). - 1. Gli  appartenenti
          al Corpo di polizia  penitenziaria  hanno  l'esercizio  dei
          diritti politici, civili e sindacali. 
              2. Nell'esercizio delle loro funzioni gli  appartenenti
          al Corpo di  polizia  penitenziaria  non  possono  assumere
          comportamenti    che    ne     compromettano     l'assoluta
          imparzialita'. 
              3. Nell'esercizio dei diritti di cui  al  comma  1  gli
          appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria sono  tenuti
          ad evitare qualsiasi riferimento ad argomenti  di  servizio
          di carattere riservato. 
              4. Gli appartenenti al Corpo di  polizia  penitenziaria
          non possono svolgere attivita' politica  all'interno  delle
          carceri. 
              5. Il personale degli istituti penitenziari puo' tenere
          riunioni sindacali anche in uniforme, fuori dell'orario  di
          servizio: 
                a) in locali dell'Amministrazione che, ne  stabilisce
          le modalita' d'uso; 
                b) in locali aperti al pubblico. 
              6.  Possono  tenersi  riunioni  durante   l'orario   di
          servizio nei limiti individuali di dieci ore annue, per  le
          quali e' corrisposta la normale retribuzione. 
              7. Delle riunioni di cui al comma 6  deve  essere  dato
          preavviso di almeno tre giorni al direttore dell'istituto. 
              8. Le riunioni debbono avere una durata  non  superiore
          alle due ore e la partecipazione del personale deve  essere
          concordata con il direttore in  maniera  da  assicurare  la
          sicurezza dell'istituto. 
              9. La partecipazione del personale alle riunioni e'  in
          ogni  caso  subordinata  alla   assenza   di   eccezionali,
          indilazionabili e non previste esigenze di servizio. 
              10.  Le   riunioni   sono   indette   singolarmente   o
          congiuntamente dalle organizzazioni sindacali. 
              11. Previo avviso, alle  riunioni  possono  partecipare
          dirigenti esterni delle organizzazioni sindacali. 
              12. Per quanto attiene ai permessi ed alle  aspettative
          sindacali, si applicano le norme previste per gli impiegati
          civili dello Stato, nonche' quelle derivanti dagli  accordi
          di cui al comma 14. 
              13. Gli appartenenti al Corpo di polizia  penitenziaria
          non  esercitano  il  diritto   di   sciopero   ne'   azioni
          sostitutive di esso che, effettuate  durante  il  servizio,
          possano pregiudicare le esigenze di  tutela  dell'ordine  e
          della sicurezza delle strutture  ove  espletano  i  servizi
          istituzionali. 
              14. Sono disciplinate con decreto del Presidente  della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          ministri,  sulla  base  di  accordi   stipulati   tra   una
          delegazione composta dal Ministro per la funzione pubblica,
          che la presiede, dal Ministro di grazia e giustizia  e  dal
          Ministro  del  tesoro  o  dai   Sottosegretari   di   Stato
          rispettivamente  delegati,   e   i   rappresentanti   delle
          organizzazioni     sindacali     nazionali     maggiormente
          rappresentative del personale, le seguenti materie: 
                a) il trattamento economico; 
                b) l'orario  di  lavoro,  i  permessi,  le  ferie,  i
          congedi e le aspettative; 
                c)  i   trattamenti   economici   di   missione,   di
          trasferimento e di lavoro straordinario; 
                d) i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro,
          i turni di servizio e le altre misure  volte  a  migliorare
          l'efficienza e la sicurezza degli istituti; 
                e)  i  criteri  di  massima  per  la   formazione   e
          l'aggiornamento professionale; 
                f) i criteri per  l'attuazione  della  mobilita'  del
          personale; 
                g)  l'identificazione  dei  ruoli  in  rapporto  alle
          qualifiche; 
                h) i criteri istitutivi degli organi di  vigilanza  e
          controllo sulla gestione  delle  mense  e  degli  spacci  e
          dell'Ente    di     assistenza     per     il     personale
          dell'Amministrazione penitenziaria di cui all'art. 41. 
              15. Nell'ambito e nei limiti fissati  dalla  disciplina
          emanata a seguito degli accordi di cui al  comma  14,  sono
          adottati accordi decentrati stipulati tra  una  delegazione
          presieduta dal Ministro di  grazia  e  giustizia  o  da  un
          Sottosegretario  delegato   e   composta   dal   Capo   del
          Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria,  o  da  un
          suo  delegato,  e  da  rappresentanti  dei  titolari  degli
          uffici, degli istituti e  dei  servizi  interessati  e  una
          delegazione    composta    dai     rappresentanti     delle
          organizzazioni  sindacali  rappresentative  del  personale.
          Tali  accordi  decentrati  riguardano  in  particolare   le
          modalita' ed i criteri applicativi degli accordi di cui  al
          comma 14.