Art. 31 
 
 
      Modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449 
 
  1. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1: 
        a) la lettera a) e' sostituita  dalla  seguente:  «a)  da  un
dirigente generale penitenziario o da un dirigente generale del Corpo
che lo convoca e lo presiede»; 
        b) alla lettera b) le parole «che non presti servizio  presso
la direzione generale del personale e delle risorse» sono soppresse; 
        c) la lettera c) e' sostituita  dalla  seguente:  «c)  da  un
primo dirigente del Corpo di polizia penitenziaria»; 
  2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente comma: 
    «2-bis. Sono competenti a giudicare disciplinarmente il personale
in formazione, rispettivamente, il direttore della Scuola o  istituto
di istruzione e il direttore generale della formazione»; 
  3) al comma 3 la lettera c) e' soppressa; 
    b) all'articolo 15, comma 1,  lettera  a),  dopo  le  parole  «il
direttore  dell'istituto»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «ovvero  il
comandante  del  reparto  quando  rivesta  la  qualifica   di   primo
dirigente». 
 
          Note all'art. 31: 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 13 e 15 del citato
          decreto legislativo 30 ottobre 1992,  n.  449,  cosi'  come
          modificati dal presente decreto: 
              «Art. 13. (Consiglio  centrale  e  consiglio  regionale
          disciplina). - 1. Con decreto  del  capo  del  Dipartimento
          dell'Amministrazione   penitenziaria   e'   costituito   il
          consiglio centrale di disciplina, cosi' composto: 
              a) da un  dirigente  generale  penitenziario  o  da  un
          dirigente generale del Corpo che lo convoca e lo presiede; 
                b) da un dirigente penitenziario; 
              c)  da  un  primo  dirigente  del  Corpo   di   polizia
          penitenziaria; 
                d) da un appartenente alla  carriera  dei  funzionari
          del Corpo con funzioni di segretario. 
              2. Con le stesse modalita' si procede alla nomina di un
          pari numero di supplenti per i membri di cui  alle  lettere
          a), b), c) e d) del comma 1. 
              2-bis. Sono competenti a giudicare disciplinarmente  il
          personale  in  formazione,  rispettivamente,  il  direttore
          della Scuola  o  istituto  di  istruzione  e  il  direttore
          generale della formazione. 
              3.  Con   decreto   del   provveditore   regionale   e'
          costituito, in ogni provveditorato, il consiglio  regionale
          di disciplina, composto da: 
                a) un dirigente penitenziario, che lo  convoca  e  lo
          presiede, con esclusione del  direttore  dell'istituto  ove
          presta servizio l'incolpato; 
                b) due appartenenti alla carriera dei funzionari  del
          Corpo di polizia penitenziaria, che non  prestino  servizio
          presso lo stesso istituto dell'incolpato; 
                c) Soppressa; 
                d) un appartenente al ruolo ispettori  del  Corpo  di
          polizia penitenziaria con funzioni di segretario. 
              4. Con le stesse modalita' si procede alla nomina di un
          pari numero di supplenti per i membri di cui  alle  lettere
          a), b), c) e d) del comma 3. 
              5. Il consiglio regionale di disciplina e' competente a
          giudicare   gli   appartenenti   al   Corpo   di    polizia
          penitenziaria    che    prestano    servizio    nell'ambito
          provveditoriale. 
              6. Il presidente o i membri dei consigli di  disciplina
          possono essere ricusati e debbono astenersi ove si  trovino
          nelle condizioni di cui all'articolo 149  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3.  Il
          relativo procedimento e' regolato dal suddetto articolo. 
              7. I  componenti  del  consiglio  di  cui  al  presente
          articolo sono vincolati al segreto d'ufficio. 
              8. I componenti del consiglio centrale e  dei  consigli
          regionali durano in carica tre anni.» 
              «Art. 15. (Istruttoria  per  l'irrogazione  della  pena
          pecuniaria,  della  deplorazione,  della  sospensione   dal
          servizio e della  destituzione).  -  1.  L'istruttoria  per
          irrogare  la   pena   pecuniaria,   la   deplorazione,   la
          sospensione dal servizio o la destituzione  deve  svolgersi
          attraverso le seguenti fasi: 
                a) il direttore dell'istituto  ovvero  il  comandante
          del reparto quando rivesta la qualifica di primo dirigente,
          il capo dell'ufficio o del servizio che  abbia  notizia  di
          un'infrazione commessa da un dipendente, per la  quale  sia
          prevista una sanzione piu' grave della censura, informa  il
          provveditore regionale competente per la  sede  in  cui  lo
          stesso presta servizio, qualora  l'infrazione  comporti  la
          sanzione  della  pena  pecuniaria  o  della   deplorazione;
          informa   l'autorita'    centrale    competente,    qualora
          l'infrazione comporti la  sanzione  della  sospensione  dal
          servizio o della destituzione. 
              2.   Le   predette   autorita',   ove   ritengano   che
          l'infrazione comporti l'irrogazione di una  delle  predette
          sanzioni,   dispongono   che   venga    svolta    inchiesta
          disciplinare affidandone lo svolgimento ad  un  funzionario
          istruttore che appartenga ad istituto, ufficio  o  servizio
          diverso da quello  dell'inquisito  e  che  sia  di  livello
          dirigenziale, qualora  l'infrazione  comporti  la  sanzione
          della destituzione, della carriera dei funzionari del Corpo
          di polizia penitenziaria, negli altri casi, purche'  avente
          qualifica superiore a quella dell'incolpato. 
              3. Per il funzionario istruttore valgono le norme sulla
          astensione e sulla ricusazione dei componenti i consigli di
          disciplina. 
              4. Egli provvede, entro dieci giorni, a contestare  gli
          addebiti  al  trasgressore,  invitandolo  a  presentare  le
          giustificazioni nei termini  e  con  le  modalita'  di  cui
          all'articolo 14, e svolge, successivamente, tutti gli altri
          accertamenti  ritenuti  da  lui   necessari   o   richiesti
          dall'inquisito. 
              5. L'inchiesta deve essere conclusa entro il termine di
          quarantacinque  giorni,  prorogabili  una  sola  volta   di
          quindici giorni a richiesta motivata dell'istruttore. 
              6. Questi riunisce tutti  gli  atti  in  un  fascicolo,
          numerandoli  progressivamente  in  ordine   cronologico   e
          apponendo su ciascuno foglio la  propria  firma,  e  redige
          apposita relazione, alla quale allega  tutto  il  carteggio
          raccolto,  trasmettendola  all'autorita'  che  ha  disposto
          l'inchiesta. 
              7. Detta autorita', esaminati gli atti, se ritiene  che
          gli addebiti non sussistono, ne dispone l'archiviazione con
          provvedimento  motivato,  ovvero  li  trasmette,   con   le
          opportune osservazioni, all'organo competente ad infliggere
          una sanzione minore. 
              8.  Qualora  gli  addebiti  sussistano,  trasmette   il
          carteggio dell'inchiesta, con le opportune osservazioni, al
          consiglio di disciplina  competente  in  base  al  disposto
          degli articoli 3, 4, 5 e 6.»