(Trattato-art. 28)
                             Articolo 28 
 
                              Rinuncia 
 
1. Ciascuna Parte rinuncera' a pretendere ogni indennizzo dalle altre
Parti in caso di danno  procurato  alle  sue  proprieta'  nell'ambito
della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui  al  presente
Trattato, comprese le esercitazioni, qualora tale danno: 
 
a) sia stato causato dal personale di EUROGENDFOR nell'esecuzione dei 
propri compiti previsti dal presente Trattato; o 
 
b) sia derivato dall'uso di qualsiasi veicolo, nave,  aereo,  armi  o
altro equipaggiamento di proprieta' dell'altra  Parte  ed  utilizzato
dai suoi servizi, a condizione che  il  veicolo,  la  nave,  l'aereo,
l'arma o l'equipaggiamento che ha provocato il danno sia stato  usato
nel quadro del presente Trattato; o che il danno sia stato  provocato
ai beni cosi' utilizzati. 
 
2. Ciascuna Parte rinuncia a pretendere  qualsiasi  indennizzo  dalle
altre Parti in caso di ferite o decesso del personale di  EUROGENDFOR
durante lo svolgimento del servizio. 
 
3. La rinuncia di cui ai commi 1 e 2 non  si  applichera'  al  danno,
alle ferite o al decesso dovuti a colpa grave o dolo del personale di
una Parte e di conseguenza i costi di tale danno,  ferita  o  decesso
saranno imputati alla Parte. 
 
4. Ferma restando l'eccezione di  cui  al  comma  3,  ciascuna  Parte
rinuncia a pretendere l'indennizzo in tutti quei casi in cui il danno
sia inferiore ad un importo minimo stabilito dal CIMIN.