Articolo 29 Danno a terzi 1. In caso di danno provocato a terzi od a beni appartenenti a terzi da un membro o dai beni di una delle Parti nella preparazione e nell'esecuzione dei compiti previsti dal presente Trattato, comprese le esercitazioni, il risarcimento di tale danno sara' suddiviso dalle Parti in base alle disposizioni all'uopo previste negli accordi o nelle intese di attuazione di cui all'articolo 45 e secondo le seguenti disposizioni: a) le richieste di indennizzo saranno depositate, esaminate e definite o giudicate in base alle leggi ed ai regolamenti dello Stato ospitante o dello Stato ricevente per quanto concerne gli indennizzi derivanti dalle attivita' di EUROGENDFOR; b) lo Stato ospitante o lo Stato ricevente potranno definire tali richieste di indennizzo; il pagamento dell'importo concordato o stabilito con sentenza sara' fatto in euro dallo Stato ospitante o dallo Stato ricevente; c) tale pagamento, qualora effettuato in base ad un accordo od a seguito di una sentenza emanata da un tribunale competente dello Stato ospitante o dello Stato ricevente, oppure la sentenza definitiva di non luogo a pagamento, emanata da detto tribunale, sara' definitivamente vincolante per le Parti interessate; d) qualsiasi indennizzo pagato dallo Stato ospitante o dallo Stato ricevente sara' comunicato agli Stati d'origine interessati, insieme ad un rapporto circostanziato ed ad una proposta di ripartizione in conformita' al presente articolo. In assenza di risposta entro due mesi, la proposta di ripartizione sara' considerata accettata. 2. Se, tuttavia, tale danno e' dovuto a colpa grave o dolo del personale di una Parte, i costi derivanti da tale danno saranno sostenuti unicamente da detta Parte. 3. I membri del personale di EUROGENDFOR non potranno subire alcun procedimento relativo all'esecuzione di una sentenza emanata nei loro confronti nello Stato ospitante o nello Stato ricevente per un caso collegato all'adempimento del loro servizio. 4. Ferme restando le responsabilita' individuali in caso di danni provocati a terzi o ai beni di terzi da una persona o da un bene di una delle Parti al di fuori dell'attivita' di servizio, le richieste di indennizzo di detti danni saranno trattate nel modo seguente: a) le autorita' dello Stato ospitante o dello Stato ricevente esamineranno la richiesta di indennizzo e valuteranno il risarcimento per l'avente diritto in modo equo e giusto, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, ivi compresa la condotta della persona lesa, e redigeranno un rapporto sull'accaduto; b) il rapporto sara' trasmesso alle autorita' dello Stato d'origine, che quindi decidera' senza ritardo se offrire un pagamento a titolo grazioso e, in tal caso, l'importo dello stesso; c) se viene fatta un'offerta di pagamento a titolo grazioso ed essa e' accettata dall'avente diritto a titolo di totale ristoro della sua richiesta di indennizzo, le autorita' dello Stato d'origine effettueranno esse stesse il pagamento ed informeranno le autorita' dello Stato ospitante o dello Stato ricevente della loro decisione e della somma corrisposta; d) le disposizioni del presente comma non pregiudicheranno la giurisdizione dei tribunali dello Stato ospitante o dello Stato ricevente relativamente alla possibilita' di intraprendere un'azione legale contro il personale di EUROGENDFOR a meno che non si sia proceduto al pagamento a titolo di totale ristoro della richiesta di indennizzo.