(Trattato-art. 29)
                             Articolo 29 
 
                            Danno a terzi 
 
1. In caso di danno provocato a terzi od a beni appartenenti a  terzi
da un membro o dai beni di  una  delle  Parti  nella  preparazione  e
nell'esecuzione dei compiti previsti dal presente Trattato,  comprese
le esercitazioni, il risarcimento di tale danno sara' suddiviso dalle
Parti in base alle disposizioni all'uopo  previste  negli  accordi  o
nelle intese di attuazione  di  cui  all'articolo  45  e  secondo  le
seguenti disposizioni: 
 
a)  le  richieste  di  indennizzo  saranno  depositate,  esaminate  e
definite o giudicate in base alle leggi ed ai regolamenti dello Stato
ospitante o dello Stato ricevente per quanto concerne gli  indennizzi
derivanti dalle attivita' di EUROGENDFOR; 
 
b) lo Stato ospitante o lo Stato  ricevente  potranno  definire  tali
richieste di  indennizzo;  il  pagamento  dell'importo  concordato  o
stabilito con sentenza sara' fatto in euro dallo  Stato  ospitante  o
dallo Stato ricevente; 
 
c) tale pagamento, qualora effettuato in base  ad  un  accordo  od  a
seguito di una sentenza emanata  da  un  tribunale  competente  dello
Stato  ospitante  o  dello  Stato  ricevente,  oppure   la   sentenza
definitiva di non luogo a  pagamento,  emanata  da  detto  tribunale,
sara' definitivamente vincolante per le Parti interessate; 
 
d) qualsiasi indennizzo pagato dallo Stato ospitante  o  dallo  Stato
ricevente sara' comunicato agli Stati d'origine interessati,  insieme
ad un rapporto circostanziato ed ad una proposta di  ripartizione  in
conformita' al presente articolo. In assenza di  risposta  entro  due
mesi, la proposta di ripartizione sara' considerata accettata. 
 
2. Se, tuttavia, tale danno e'  dovuto  a  colpa  grave  o  dolo  del
personale di una Parte, i  costi  derivanti  da  tale  danno  saranno
sostenuti unicamente da detta Parte. 
 
3. I membri del personale di EUROGENDFOR non  potranno  subire  alcun
procedimento relativo all'esecuzione di una sentenza emanata nei loro
confronti nello Stato ospitante o nello Stato ricevente per  un  caso
collegato all'adempimento del loro servizio. 
 
4. Ferme restando le responsabilita' individuali  in  caso  di  danni
provocati a terzi o ai beni di terzi da una persona o da un  bene  di
una delle Parti al di fuori dell'attivita' di servizio, le  richieste
di indennizzo di detti danni saranno trattate nel modo seguente: 
 
a) le  autorita'  dello  Stato  ospitante  o  dello  Stato  ricevente
esamineranno la richiesta di indennizzo e valuteranno il risarcimento
per l'avente diritto in modo equo e giusto, tenuto conto di tutte  le
circostanze del caso, ivi compresa la condotta della persona lesa,  e
redigeranno un rapporto sull'accaduto; 
 
b) il rapporto sara' trasmesso alle autorita' dello Stato  d'origine,
che quindi decidera' senza ritardo se offrire un pagamento  a  titolo
grazioso e, in tal caso, l'importo dello stesso; 
 
c) se viene fatta un'offerta di pagamento a titolo grazioso  ed  essa
e' accettata dall'avente diritto a titolo di totale ristoro della sua
richiesta  di  indennizzo,  le  autorita'   dello   Stato   d'origine
effettueranno esse stesse il pagamento ed informeranno  le  autorita'
dello Stato ospitante o dello Stato ricevente della loro decisione  e
della somma corrisposta; 
 
d)  le  disposizioni  del  presente  comma  non  pregiudicheranno  la
giurisdizione dei tribunali  dello  Stato  ospitante  o  dello  Stato
ricevente relativamente alla possibilita' di intraprendere  un'azione
legale contro il personale di EUROGENDFOR  a  meno  che  non  si  sia
proceduto al pagamento a titolo di totale ristoro della richiesta  di
indennizzo.