(Trattato-art. 31)
                             Articolo 31 
 
                     Esercitazioni ed operazioni 
 
In caso di esercitazione od operazione sul territorio  di  uno  Stato
terzo, il metodo di ripartizione del risarcimento tra le Parti e, ove
opportuno,  gli  Stati  contribuenti,  puo'  essere  specificato   in
un'intesa finalizzata a regolamentare l'esercitazione o l'operazione.