(Trattato-art. 32)
                             Articolo 32 
 
                    Esperti tecnici o scientifici 
 
Le disposizioni del Capo VIII e del Capo IX si applicheranno  inoltre
al cittadino di una delle Parti, che non appartenga ne' al  personale
militare ne' a quello civile, ma  che  stia  svolgendo  una  missione
specifica di natura tecnica o scientifica nell'ambito di EUROGENDFOR,
unicamente per la durata della missione specifica.