Articolo 32 Esperti tecnici o scientifici Le disposizioni del Capo VIII e del Capo IX si applicheranno inoltre al cittadino di una delle Parti, che non appartenga ne' al personale militare ne' a quello civile, ma che stia svolgendo una missione specifica di natura tecnica o scientifica nell'ambito di EUROGENDFOR, unicamente per la durata della missione specifica.