(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 47)
 
                              Art. 47. 
 
                        (Art. 46 T. U. 1926). 
 
  Senza  licenza  del  prefetto  e'  vietato  fabbricare,  tenere  in
deposito, vendere o trasportare polveri  piriche  o  qualsiasi  altro
esplosivo  diverso  da  quelli  indicati  nell'articolo   precedente,
compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini, ovvero  materie  e
sostanze  atte  alla  composizione  o   fabbricazione   di   prodotti
esplodenti 
 
  E'  vietato  altresi',  senza  licenza  del  prefetto,  tenere   in
deposito,  vendere  o  trasportare  polveri  senza  fumo  a  base  di
nitrocellulosa o nitroglicerina.