(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 51)
 
                              Art. 51. 
 
                        (Art. 50 T. U. 1926). 
 
  Le licenze per la fabbricazione e per il deposito di esplodenti  di
qualsiasi specie sono permanenti; quelle per la vendita delle materie
stesse durano fino al 31 dicembre dell'anno in cui furono rilasciate.
Le une e le altre sono valide esclusivamente per  i  locali  in  esse
indicati. 
 
  Le licenze di trasporto possono essere permanenti o temporanee. 
 
  E' consentita la rappresentanza.