(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 52)
 
                              Art. 52. 
 
                        (Art. 51 T. U. 1926). 
 
  Le licenze per l'impianto di opifici nei quali  si  fabbricano,  si
lavorano o si custodiscono materie esplodenti  di  qualsiasi  specie,
nonche' quelle per il trasporto, per la importazione o per la vendita
delle materie stesse non possono essere concedute senza le necessarie
garanzie per la vita delle  persone  e  per  le  proprieta',  e  sono
vincolate all'assicurazione della vita degli operai e dei guardiani. 
 
  Oltre quanto e' stabilito dall'art. 11, debbono  essere  negate  le
predette licenze alle persone che nel quinquennio precedente  abbiano
riportato  condanna  per  delitto  contro  l'ordine  pubblico,  o  la
incolumita' pubblica, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro
di persona a scopo di rapina o di estorsione o per omicidio, anche se
colposo. 
 
  Le licenze stesse non possono essere concedute  a  coloro  che  non
dimostrino la propria capacita' tecnica.