(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 53)
 
                              Art. 53. 
 
                        (Art. 52 T. U. 1926). 
 
  E' vietato fabbricare, tenere in  casa  o  altrove,  trasportare  o
vendere, anche negli  stabilimenti,  laboratori,  depositi  o  spacci
autorizzati, prodotti esplodenti che non siano stati  riconosciuti  e
classificati dal Ministro dell'interno,  sentito  il  parere  di  una
commissione tecnica. 
 
  Nel regolamento saranno classificate tutte le  materie  esplodenti,
secondo la loro natura, composizione ed efficacia esplosiva. 
 
  L'iscrizione dei prodotti nelle  singole  categorie  ha  luogo  con
provvedimento,   avente   carattere    definitivo,    del    Ministro
dell'interno.