(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 55)
 
                              Art. 55. 
 
                        (Art. 54 T. U. 1926). 
 
  Gli esercenti fabbriche, depositi  o  rivendite  di  esplodenti  di
qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni
giornaliere, in cui saranno indicate le generalita' delle persone con
le quali le operazioni stesse sono compiute. 
 
  Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta degli  ufficiali
od agenti di pubblica sicurezza. 
 
  E' vietato di vendere esplodenti di qualsiasi specie a un minore  o
a persona che appaia affetta  da  malattia  di  mente  e  a  chi  non
comprovi la propria identita'  mediante  esibizione  della  carta  di
identita' o del permesso di porto d'armi. 
 
  Il contravventore e' punito con l'arresto fino a  tre  mesi  e  con
l'ammenda da cinquecento a mille lire.