Art. 55. (Art. 54 T. U. 1926). Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno indicate le generalita' delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute. Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza. E' vietato di vendere esplodenti di qualsiasi specie a un minore o a persona che appaia affetta da malattia di mente e a chi non comprovi la propria identita' mediante esibizione della carta di identita' o del permesso di porto d'armi. Il contravventore e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da cinquecento a mille lire.