(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 59)
 
                              Art. 59. 
 
                        (Art. 55 T. U. 1926). 
 
  E' vietato di dar fuoco nei campi e nei boschi alle  stoppie  fuori
del tempo e senza le condizioni stabilite dai regolamenti locali e  a
una distanza minore di quella in essi determinata. 
 
  In mancanza di regolamenti e' vietato di dare fuoco nei campi o nei
boschi alle stoppie prima del 15 agosto e ad una distanza  minore  di
cento metri dalle case, dagli edifizi, dai boschi, dalle piantagioni,
dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio  e
da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile. 
 
  Anche quando e' stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed  alla
distanza suindicati, devono essere adottate le cautele  necessarie  a
difesa delle proprieta'  altrui,  e  chi  ha  acceso  il  fuoco  deve
assistere di persona e col numero occorrente di persone fino a quando
il fuoco sia spento.