(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 62)
 
                              Art. 62. 
 
                        (Art. 61 T. U. 1926). 
 
  I portieri di case  di  abitazione  o  di  albergo,  i  custodi  di
magazzini, stabilimenti di qualsiasi specie, uffici e simili,  quando
non rivestono la qualita'  di  guardia  particolare  giurata,  devono
ottenere l'iscrizione in apposito registro presso l'autorita'  locale
di pubblica sicurezza. 
 
  L'iscrizione deve  essere  rinnovata  ogni  anno.  E'  rifiutata  o
revocata a chi non risulta di buona condotta  od  e'  sfornito  della
carta di identita'. 
 
  Il contravventore all'obbligo stabilito dalla prima parte di questo
articolo e' punito con l'arresto da uno a tre mesi e con l'ammenda da
lire mille a cinquemila. 
 
  I proprietari o gli amministratori delle case, alberghi, magazzini,
stabilimenti o uffici sopra indicati, e coloro che  ne  rispondono  a
qualsiasi  titolo,  qualora  adibiscano  o  tengano  al  servizio  di
portiere o custode chi non e' iscritto  nel  registro  dell'autorita'
locale di pubblica sicurezza,  sono  puniti  con  l'ammenda  da  lire
duemila a seimila.