(Regolamento di polizia veterinaria- art. 46)
                              Art. 46. 
 
 
  Nei casi accertati o sospetti di malattie infettive o di morte, non
riferibili a cause comuni, negli animali in importazione o  transito,
quando non  sia  possibile  respingerli,  gli  uffici  veterinari  di
confine, di porto  e  di  aeroporto  adottano  le  misure  necessarie
informandone d'urgenza oltre il prefetto, l'Alto Commissariato per la
igiene e la sanita' pubblica per i necessari provvedimenti. 
  Quando casi di malattie infettive o di morte si riscontrano tra gli
animali in esportazione, i predetti uffici ne informano  il  prefetto
che dispone i relativi provvedimenti.