Art. 46. Nei casi accertati o sospetti di malattie infettive o di morte, non riferibili a cause comuni, negli animali in importazione o transito, quando non sia possibile respingerli, gli uffici veterinari di confine, di porto e di aeroporto adottano le misure necessarie informandone d'urgenza oltre il prefetto, l'Alto Commissariato per la igiene e la sanita' pubblica per i necessari provvedimenti. Quando casi di malattie infettive o di morte si riscontrano tra gli animali in esportazione, i predetti uffici ne informano il prefetto che dispone i relativi provvedimenti.