(Regolamento di polizia veterinaria- art. 52)
                              Art. 52. 
 
 
  I cani ed i gatti sono ammessi all'importazione purche' scortati da
certificati di origine e di sanita'  portanti  l'attestazione  di  un
veterinario di Stato o a cio' delegato dallo Stato  che  gli  animali
provengono da localita' nella quale non si sono  verificati  casi  di
rabbia da almeno 6 mesi. Devono inoltre subire, con esito favorevole,
la visita sanitaria al confine, al porto o all'aeroporto. 
  La selvaggina viva ed i volatili destinati alle riserve  di  caccia
sono ammessi all'importazione, quando non esistono speciali divieti o
limitazioni, purche' scortati da certificati di origine e di  sanita'
portanti l'attestazione di un veterinario di Stato o a cio'  delegato
dallo Stato che il paese di provenienza e' indenne da tularemia e  da
altre malattie infettive trasmissibili alla specie di animali  cui  i
certificati  si  riferiscono.  Devono  subire   inoltre   con   esito
favorevole la visita sanitaria al confine, al porto o all'aeroporto. 
  Alle stesse condizioni  sono  ammessi  all'importazione  anche  gli
animali da pelliccia appartenenti a specie non esotiche. 
  Gli animali esotici sono ammessi all'importazione previo favorevole
controllo sanitario, purche' provenienti da paesi  per  i  quali  non
sono in vigore divieti o limitazioni disposti a norma del  precedente
art. 47 e purche' scortati da certificati di origine e di sanita'.  I
certificati che scortano i ruminanti e i suini provenienti da  parchi
e giardini zoologici situati in paesi per i quali non sono in  vigore
divieti o limitazioni, devono portare  anche  una  dichiarazione  dei
rispettivi direttori attestante che gli animali  sono  nati  o  hanno
dimorato per non meno di 6 mesi in detti parchi o giardini zoologici.
I certificati che scortano i pappagalli ed  eventualmente  gli  altri
volatili recettivi alla psittacosi devono attestare che il  paese  di
provenienza e' indenne da tale malattia. 
  Le  api  sono  ammesse  all'importazione  su  presentazione  di  un
certificato di origine e di sanita'  portante  l'attestazione  di  un
veterinario di Stato o a cio' delegato dallo Stato che in  un  raggio
di 5 chilometri dall'apiario di provenienza non sono state constatate
malattie delle api da almeno 6 mesi, e  previo  favorevole  controllo
sanitario. 
  I pesci destinati al ripopolamento delle acque interne sono ammessi
all'importazione previo favorevole controllo sanitario.