Art. 52. I cani ed i gatti sono ammessi all'importazione purche' scortati da certificati di origine e di sanita' portanti l'attestazione di un veterinario di Stato o a cio' delegato dallo Stato che gli animali provengono da localita' nella quale non si sono verificati casi di rabbia da almeno 6 mesi. Devono inoltre subire, con esito favorevole, la visita sanitaria al confine, al porto o all'aeroporto. La selvaggina viva ed i volatili destinati alle riserve di caccia sono ammessi all'importazione, quando non esistono speciali divieti o limitazioni, purche' scortati da certificati di origine e di sanita' portanti l'attestazione di un veterinario di Stato o a cio' delegato dallo Stato che il paese di provenienza e' indenne da tularemia e da altre malattie infettive trasmissibili alla specie di animali cui i certificati si riferiscono. Devono subire inoltre con esito favorevole la visita sanitaria al confine, al porto o all'aeroporto. Alle stesse condizioni sono ammessi all'importazione anche gli animali da pelliccia appartenenti a specie non esotiche. Gli animali esotici sono ammessi all'importazione previo favorevole controllo sanitario, purche' provenienti da paesi per i quali non sono in vigore divieti o limitazioni disposti a norma del precedente art. 47 e purche' scortati da certificati di origine e di sanita'. I certificati che scortano i ruminanti e i suini provenienti da parchi e giardini zoologici situati in paesi per i quali non sono in vigore divieti o limitazioni, devono portare anche una dichiarazione dei rispettivi direttori attestante che gli animali sono nati o hanno dimorato per non meno di 6 mesi in detti parchi o giardini zoologici. I certificati che scortano i pappagalli ed eventualmente gli altri volatili recettivi alla psittacosi devono attestare che il paese di provenienza e' indenne da tale malattia. Le api sono ammesse all'importazione su presentazione di un certificato di origine e di sanita' portante l'attestazione di un veterinario di Stato o a cio' delegato dallo Stato che in un raggio di 5 chilometri dall'apiario di provenienza non sono state constatate malattie delle api da almeno 6 mesi, e previo favorevole controllo sanitario. I pesci destinati al ripopolamento delle acque interne sono ammessi all'importazione previo favorevole controllo sanitario.