Art. 54. Il pesce e gli altri prodotti alimentari della pesca freschi, refrigerati o congelati, di provenienza estera, sono ammessi all'importazione previa favorevole visita sanitaria al confine, al porto o all'aeroporto. Alle stesse condizioni e' consentita l'importazione del pesce secco, salato o affumicato. Il pesce e gli altri prodotti alimentari della pesca, conservati in scatola o altro recipiente, sono ammessi all'importazione previo favorevole controllo sanitario. I recipienti devono portare le indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia nella Repubblica ed i prodotti essere scortati da certificati di origine e di sanita' muniti del visto dell'autorita' governativa del paese di origine. Detti certificati devono attestare che i prodotti sono stati lavorati in condizioni di salubrita' e sottoposti ad efficace processo di sterilizzazione o ad altro processo di conservazione riconosciuto idoneo.