(Regolamento di polizia veterinaria- art. 54)
                              Art. 54. 
 
 
  Il pesce e gli  altri  prodotti  alimentari  della  pesca  freschi,
refrigerati  o  congelati,  di  provenienza  estera,   sono   ammessi
all'importazione previa favorevole visita sanitaria  al  confine,  al
porto o all'aeroporto. 
  Alle stesse  condizioni  e'  consentita  l'importazione  del  pesce
secco, salato o affumicato. 
  Il pesce e gli altri prodotti alimentari della pesca, conservati in
scatola o altro  recipiente,  sono  ammessi  all'importazione  previo
favorevole controllo sanitario. 
  I recipienti devono portare le indicazioni prescritte  dalle  norme
vigenti in materia nella Repubblica ed i prodotti essere scortati  da
certificati di origine e di sanita' muniti del  visto  dell'autorita'
governativa del paese di origine. Detti certificati devono  attestare
che i prodotti sono stati lavorati  in  condizioni  di  salubrita'  e
sottoposti  ad  efficace  processo  di  sterilizzazione  o  ad  altro
processo di conservazione riconosciuto idoneo.