(Regolamento di polizia veterinaria- art. 57)
                              Art. 57. 
 
 
  Sono ammessi all'importazione, purche' provenienti da paesi  per  i
quali non sono in vigore divieti o limitazioni, le  pelli  fresche  o
salate fresche, nonche' le budella, le vesciche e i cagli  freschi  o
salati freschi. 
  Detti prodotti devono essere scortati da certificati di  origine  e
di sanita' portanti l'attestazione di un veterinario  di  Stato  o  a
cio' delegato dallo  Stato  che  provengono  da  animali  indenni  da
malattie infettive e diffusive. 
  Le lane sucide  sono  ammesse  all'importazione  senza  obbligo  di
certificato di origine e di sanita', purche  da  altri  documenti  di
scorta risulti la provenienza da paesi per i quali non sono in vigore
divieti o limitazioni. 
  Le pelli fresche degli animali macellati a bordo  delle  navi  sono
ammesse all'importazione su presentazione di  una  dichiarazione  del
comandante della nave attestante che provengono da animali  imbarcati
in porti  di  paesi  per  i  quali  non  sono  in  vigore  divieti  o
limitazioni.