Art. 57. Sono ammessi all'importazione, purche' provenienti da paesi per i quali non sono in vigore divieti o limitazioni, le pelli fresche o salate fresche, nonche' le budella, le vesciche e i cagli freschi o salati freschi. Detti prodotti devono essere scortati da certificati di origine e di sanita' portanti l'attestazione di un veterinario di Stato o a cio' delegato dallo Stato che provengono da animali indenni da malattie infettive e diffusive. Le lane sucide sono ammesse all'importazione senza obbligo di certificato di origine e di sanita', purche da altri documenti di scorta risulti la provenienza da paesi per i quali non sono in vigore divieti o limitazioni. Le pelli fresche degli animali macellati a bordo delle navi sono ammesse all'importazione su presentazione di una dichiarazione del comandante della nave attestante che provengono da animali imbarcati in porti di paesi per i quali non sono in vigore divieti o limitazioni.