(Regolamento di polizia veterinaria- art. 59)
                              Art. 59. 
 
 
  Gli animali da  esportare  delle  specie  indicate  nel  precedente
articolo devono essere  scortati  da  certificati  di  origine  e  di
sanita', conformi al mod. n. 10  allegato  al  presente  regolamento,
rilasciati da un veterinario di Stato o a cio' delegato  dallo  Stato
ed attestanti che  gli  animali  dimorano  da  almeno  30  giorni  in
localita' nella quale, entro il raggio di 20 chilometri, non si  sono
verificati da almeno 30 giorni casi di malattie infettive e diffusive
trasmissibili alla specie di animali cui i certificati si riferiscono
e che gli animali sono stati visitati non prima del giorno precedente
a quello della partenza e riconosciuti sani. 
  Per gli animali da cortile i termini suindicati sono ridotti da  30
a 15 giorni. 
  I certificati  possono  essere  cumulativi  purche'  contengano  le
indicazioni relative al  numero,  specie,  razza  e  categoria  degli
animali e purche' questi appartengano alla stessa specie,  provengano
dalla stessa localita' e  siano  diretti  allo  stesso  destinatario.
Quando gli animali da esportare devono essere caricati su piu'  carri
ferroviari o autoveicoli e'  necessario  che  siano  scortati  da  un
certificato per ogni carro o autoveicolo. 
  La validita' dei certificati e' fissata in 6 giorni e  puo'  essere
prorogata in seguito a nuova visita. 
  Allorche' per l'esportazione di animali  di  altre  specie  vengono
richiesti certificati di origine e di  sanita',  essi  devono  essere
rilasciati da un veterinario di  Stato  o  in  vigore  nei  paesi  di
destinazione. 
  I cavalli destinati alle manifestazioni ippico-sportive all'estero,
quando dai paesi di  destinazione  non  sia  richiesto  diversamente,
anziche' dai prescritti certificati di origine e di  sanita'  possono
essere scortati da certificati rilasciati dalla Federazione  italiana
sport equestri con la dichiarazione di un veterinario di  Stato  o  a
cio' delegato dallo Stato attestante la sanita' degli animali. 
  Tutti  gli  animali  in  esportazione  devono  subire,  con   esito
favorevole, la visita sanitaria al momento di uscita  dal  territorio
della Repubblica.