Art. 59. Gli animali da esportare delle specie indicate nel precedente articolo devono essere scortati da certificati di origine e di sanita', conformi al mod. n. 10 allegato al presente regolamento, rilasciati da un veterinario di Stato o a cio' delegato dallo Stato ed attestanti che gli animali dimorano da almeno 30 giorni in localita' nella quale, entro il raggio di 20 chilometri, non si sono verificati da almeno 30 giorni casi di malattie infettive e diffusive trasmissibili alla specie di animali cui i certificati si riferiscono e che gli animali sono stati visitati non prima del giorno precedente a quello della partenza e riconosciuti sani. Per gli animali da cortile i termini suindicati sono ridotti da 30 a 15 giorni. I certificati possono essere cumulativi purche' contengano le indicazioni relative al numero, specie, razza e categoria degli animali e purche' questi appartengano alla stessa specie, provengano dalla stessa localita' e siano diretti allo stesso destinatario. Quando gli animali da esportare devono essere caricati su piu' carri ferroviari o autoveicoli e' necessario che siano scortati da un certificato per ogni carro o autoveicolo. La validita' dei certificati e' fissata in 6 giorni e puo' essere prorogata in seguito a nuova visita. Allorche' per l'esportazione di animali di altre specie vengono richiesti certificati di origine e di sanita', essi devono essere rilasciati da un veterinario di Stato o in vigore nei paesi di destinazione. I cavalli destinati alle manifestazioni ippico-sportive all'estero, quando dai paesi di destinazione non sia richiesto diversamente, anziche' dai prescritti certificati di origine e di sanita' possono essere scortati da certificati rilasciati dalla Federazione italiana sport equestri con la dichiarazione di un veterinario di Stato o a cio' delegato dallo Stato attestante la sanita' degli animali. Tutti gli animali in esportazione devono subire, con esito favorevole, la visita sanitaria al momento di uscita dal territorio della Repubblica.