(Allegato A-art. 148)
 
                              Art. 148. 
 
  Si' prima che dopo la detta deposizione,  il  sindaco  chiamera'  i
contravventori avanti  di  se'  colla  parte  lesa  onde  tentare  la
conciliazione. Il verbale di conciliazione acconsentito e firmato  da
ambe le parti col sindaco esclude ogni procedimento. 
 
  Quando non vi esista parte lesa il contravventore sara'  ammesso  a
fare oblazione per l'interesse pubblico. 
 
  L'oblazione sara' accettata dal sindaco per processo  verbale,  che
avra' lo stesso effetto di escludere ogni procedimento.