Art. 148. Si' prima che dopo la detta deposizione, il sindaco chiamera' i contravventori avanti di se' colla parte lesa onde tentare la conciliazione. Il verbale di conciliazione acconsentito e firmato da ambe le parti col sindaco esclude ogni procedimento. Quando non vi esista parte lesa il contravventore sara' ammesso a fare oblazione per l'interesse pubblico. L'oblazione sara' accettata dal sindaco per processo verbale, che avra' lo stesso effetto di escludere ogni procedimento.