(Allegato A-art. 151)
 
                              Art. 151. 
 
  In caso di scioglimento del  consiglio  comunale  l'amministrazione
del  comune  verra'  provvisoriamente   affidata   ad   un   delegato
straordinario nominato dal Re a carico dell'erario comunale. 
 
  Questo  delegato   esercitera'   le   attribuzioni   della   giunta
municipale. 
 
  Esso presiedera' pure l'ufficio provvisorio per le nuove elezioni.