(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 101)
                              Art. 101. 
    Emissione dei provvedimenti in materia di pensioni di guerra 
 
  Le pensioni, gli assegni e  le  indennita'  previsti  dal  presente
testo unico sono liquidati con provvedimento del  direttore  generale
delle pensioni di guerra, salvo i casi di competenza delle  Direzioni
provinciali del tesoro. 
  Allo  stesso  direttore  generale   spetta   di   provvedere   alla
liquidazione ed al riparto delle  pensioni,  assegni  od  indennita',
anche per la quota che debba far carico ad altri  enti,  in  concorso
con lo Stato, i quali, pertanto, non possono eseguire alcun pagamento
se non in base al  provvedimento  del  direttore  generale  suddetto,
notificato nelle forme di legge. 
  Quando il direttore generale, per  insufficiente  documentazione  o
per altro motivo, non ritenga di poter provvedere in  via  definitiva
in  ordine  all'attribuzione  della  pensione   o   dell'assegno   da
conferire, puo' procedere a liquidazione provvisoria allo stato degli
atti. 
  Qualora in sede di liquidazione definitiva, si debba far  luogo  al
conferimento di  un  trattamento  pensionistico  inferiore  a  quello
attribuito  con  la  liquidazione  provvisoria,  le  maggiori   somme
corrisposte agli interessati sono abbuonate,  sempreche'  risulti  la
buona fede degli interessati medesimi. 
  Tutti i provvedimenti concernenti pensioni,  assegni  o  indennita'
emessi dal direttore generale delle pensioni di guerra, salvo  quelli
indicati nell'ultimo comma del presente articolo, sono sottoposti per
l'approvazione all'esame del  comitato  di  liquidazione  di  cui  al
successivo art. 102.  A  tal  fine  i  provvedimenti  medesimi,  con,
allegati i documenti giustificativi, sono  trasmessi,  non  oltre  il
termine di trenta giorni dalla  data  della  relativa  emissione,  al
predetto comitato che si pronuncia entro sessanta giorni  dalla  loro
ricezione. 
  Nell'ipotesi in  cui  il  comitato  non  approvi  il  provvedimento
sottoposto  al  suo   esame,   lo   restituisce   con   la   relativa
deliberazione, al direttore generale. 
  Il direttore generale, ove non  dissenta  dalla  deliberazione  del
comitato,  provvede  all'annullamento  del  provvedimento.  In   caso
contrario, rinvia, con relazione motivata, il  provvedimento  per  un
ulteriore esame al comitato; ove questo non proceda all'approvazione,
il direttore generale emette un nuovo  provvedimento  in  conformita'
della deliberazione del comitato medesimo. 
  Entro trenta giorni dalla data di approvazione del provvedimento da
parte del comitato di liquidazione, il direttore  generale  trasmette
gli atti alla competente direzione  provinciale  del  tesoro  per  la
corresponsione del trattamento pensionistico. 
  Le domande presentate oltre i termini di cui agli articoli 99, 100,
127 e 128  sono  definite  con  atto  del  direttore  generale  delle
pensioni  di  guerra,  da  notificarsi  agli  interessati  a  termine
dell'art. 119. Contro tale atto e' ammesso il ricorso  gerarchico  di
cui al successivo art. 115.