Art. 101. Emissione dei provvedimenti in materia di pensioni di guerra Le pensioni, gli assegni e le indennita' previsti dal presente testo unico sono liquidati con provvedimento del direttore generale delle pensioni di guerra, salvo i casi di competenza delle Direzioni provinciali del tesoro. Allo stesso direttore generale spetta di provvedere alla liquidazione ed al riparto delle pensioni, assegni od indennita', anche per la quota che debba far carico ad altri enti, in concorso con lo Stato, i quali, pertanto, non possono eseguire alcun pagamento se non in base al provvedimento del direttore generale suddetto, notificato nelle forme di legge. Quando il direttore generale, per insufficiente documentazione o per altro motivo, non ritenga di poter provvedere in via definitiva in ordine all'attribuzione della pensione o dell'assegno da conferire, puo' procedere a liquidazione provvisoria allo stato degli atti. Qualora in sede di liquidazione definitiva, si debba far luogo al conferimento di un trattamento pensionistico inferiore a quello attribuito con la liquidazione provvisoria, le maggiori somme corrisposte agli interessati sono abbuonate, sempreche' risulti la buona fede degli interessati medesimi. Tutti i provvedimenti concernenti pensioni, assegni o indennita' emessi dal direttore generale delle pensioni di guerra, salvo quelli indicati nell'ultimo comma del presente articolo, sono sottoposti per l'approvazione all'esame del comitato di liquidazione di cui al successivo art. 102. A tal fine i provvedimenti medesimi, con, allegati i documenti giustificativi, sono trasmessi, non oltre il termine di trenta giorni dalla data della relativa emissione, al predetto comitato che si pronuncia entro sessanta giorni dalla loro ricezione. Nell'ipotesi in cui il comitato non approvi il provvedimento sottoposto al suo esame, lo restituisce con la relativa deliberazione, al direttore generale. Il direttore generale, ove non dissenta dalla deliberazione del comitato, provvede all'annullamento del provvedimento. In caso contrario, rinvia, con relazione motivata, il provvedimento per un ulteriore esame al comitato; ove questo non proceda all'approvazione, il direttore generale emette un nuovo provvedimento in conformita' della deliberazione del comitato medesimo. Entro trenta giorni dalla data di approvazione del provvedimento da parte del comitato di liquidazione, il direttore generale trasmette gli atti alla competente direzione provinciale del tesoro per la corresponsione del trattamento pensionistico. Le domande presentate oltre i termini di cui agli articoli 99, 100, 127 e 128 sono definite con atto del direttore generale delle pensioni di guerra, da notificarsi agli interessati a termine dell'art. 119. Contro tale atto e' ammesso il ricorso gerarchico di cui al successivo art. 115.