(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 102)
                              Art. 102. 
                      Comitato di liquidazione 
 
  Il comitato di liquidazione e' nominato con decreto del Capo  dello
Stato, su proposta del Consiglio dei Ministri ed e'  composto  di  un
presidente di sezione della Corte dei conti, che lo presiede, e di un
numero di membri da  trentacinque  a  settantasei,  a  seconda  delle
esigenze delle sue funzioni. 
  I membri  del  comitato  sono  scelti  tra  gli  appartenenti  alle
seguenti  categorie,  anche  se  a  riposo:  magistrati   dell'ordine
giudiziario con funzioni non inferiori a quelle di  magistrato  della
corte di appello o equiparati; magistrati del Consiglio  di  Stato  e
della Corte dei  conti;  ufficiali  generali  e  ufficiali  superiori
medici; professori ordinari, straordinari, aggregati e liberi decenti
di universita', a preferenza della facolta'  di  medicina;  dirigenti
generali  o  equiparati  e  funzionari  di  qualifica  immediatamente
inferiore. 
  Il Ministro del tesoro designa non oltre dieci membri anche  al  di
fuori  delle  categorie  suindicate,  su  proposta  dell'Associazione
nazionale mutilati ed invalidi  di  guerra;  designa,  altresi',  sei
membri su proposta dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti in
guerra, tre membri su proposta  dell'Associazione  nazionale  vittime
civili  di  guerra,  un  membro  appartenente  alla  categoria  degli
invalidi per  la  lotta  di  liberazione,  un  membro  scelto  fra  i
congiunti dei caduti per la  lotta  di  liberazione  e  non  piu'  di
quindici membri scelti fra i funzionari, in attivita' o a riposo, del
Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a quella  di  primo
dirigente o equiparata. 
  E' in facolta' del Ministro del tesoro di affidare le  funzioni  di
vice presidente del comitato a tre  membri  di  esso,  scelti  tra  i
magistrati in servizio della Corte di cassazione,  del  Consiglio  di
Stato e della Corte dei conti, con funzioni non inferiori a quelle di
consigliere. 
  Tutti i membri durano in carica cinque anni, salvo quanto  previsto
dal comma successivo, e possono essere confermati. 
  I membri del comitato di liquidazione non possono essere nominati o
confermati quando abbiano superato il 75°  anno  e  cessano  comunque
dall'incarico al raggiungimento del predetto limite di eta'. 
  Alla  direzione  della  segreteria  del  comitato  e'  preposto  un
funzionario dei  servizi  amministrativi  del  Ministero  del  tesoro
avente la qualifica di dirigente.