Art. 104. Emolumenti per i componenti il comitato di liquidazione e per i segretari Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro stabilisce l'indennita' mensile spettante al presidente ed ai vice presidenti del comitato di liquidazione nonche' ai magistrati incaricati di presiedere le sezioni. In aggiunta al normale gettone di presenza, ai componenti del comitato e' dovuta una indennita' integrativa per ogni pratica esaminata e definita di cui ciascun componente del comitato sia stato relatore. Per l'intervento alle adunanze, al segretario del comitato e' dovuto, ove competa, il normale gettone di presenza nonche' una indennita' integrativa per ogni pratica definita nella adunanza cui si riferisce il gettone medesimo. Il Ministro del tesoro stabilisce, con proprio decreto, le misure delle indennita' di cui al precedente comma. Le misure dell'indennita' mensile e dell'indennita' interrativa di cui al presente articolo si applicano ai membri del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie di cui all'art. 166 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Le predette misure sono rese esecutive con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro del tesoro. Ai soli fini del diritto a percepire i compensi da parte dei relativi componenti. Agli organi di cui al presente articolo e' estesa la disciplina riguardante le commissioni tributarie.