(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 104)
                              Art. 104. 
Emolumenti per i componenti il  comitato  di  liquidazione  e  per  i
                              segretari 
 
  Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del  Ministro
del tesoro stabilisce l'indennita' mensile spettante al presidente ed
ai vice presidenti del comitato di liquidazione nonche' ai magistrati
incaricati di presiedere le sezioni. 
  In aggiunta al normale  gettone  di  presenza,  ai  componenti  del
comitato e'  dovuta  una  indennita'  integrativa  per  ogni  pratica
esaminata e definita di cui ciascun componente del comitato sia stato
relatore. Per l'intervento alle adunanze, al segretario del  comitato
e' dovuto, ove competa, il normale gettone di  presenza  nonche'  una
indennita' integrativa per ogni pratica definita nella  adunanza  cui
si riferisce il gettone medesimo. 
  Il Ministro del tesoro stabilisce, con proprio decreto,  le  misure
delle indennita' di cui al precedente comma. 
  Le misure dell'indennita' mensile e dell'indennita' interrativa  di
cui al presente articolo si applicano ai membri del comitato  per  le
pensioni privilegiate ordinarie di cui all'art. 166 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092.  Le  predette
misure sono rese esecutive con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei Ministri, sentito il Ministro del tesoro. 
  Ai soli fini del diritto  a  percepire  i  compensi  da  parte  dei
relativi componenti. Agli organi  di  cui  al  presente  articolo  e'
estesa la disciplina riguardante le commissioni tributarie.