Art. 105. Commissioni mediche per le pensioni di guerra Gli accertamenti sanitari relativi alle cause e all'entita' delle menomazioni dell'integrita' fisica del militare o del civile vengono eseguiti mediante visita diretta da parte di una commissione composta di ufficiali medici del servizio permanente o delle categorie in congedo, di medici appartenenti al personale civile dello Stato, di ruolo o a contratto, e di primari e assistenti ospedalieri di ruolo. Fanno, altresi', parte della commissione sanitari civili scelti fra quelli designati dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra e dall'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra, nonche' un sanitario avente la qualifica di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione, uno avente la qualifica di partigiano combattente e uno designato dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra. La commissione e' presieduta da un ufficiale superiore medico o, in mancanza, da un altro componente della commissione stessa scelto tra i membri facenti parte del contingente previsto dal primo comma dell'art. 110. La commissione si pronuncia con l'intervento di tre membri uno dei quali assume la funzione di presidente. Di essa deve sempre far parte uno dei medici civili designati dall'associazione che rappresenta la categoria cui appartiene l'invalido. Nel caso in cui gli accertamenti sanitari riguardino persone di sesso femminile, della commissione medica di cui al presente articolo fara' parte, ove la natura dell'infermita' lo richieda, un sanitario specialista in ginecologia. Il Ministro del tesoro con suo decreto, determina le sedi delle commissioni e ne nomina i componenti previa intesa con i Ministri interessati. Spetta al Ministro del tesoro di procedere, con proprio provvedimento, alla nomina dei presidenti delle commissioni di cui al terzo comma del presente articolo. Qualora il militare o il civile da sottoporre a visita sia ricoverato in ospedale per cure ai sensi della legge 13 maggio 1978, n. 180, la commissione puo' pronunciare il suo parere, limitatamente all'infermita' mentale, su relazione, corredata dai documenti clinici pertinenti al caso, rilasciata dal direttore dell'ospedale presso il quale l'invalido e' ricoverato. La commissione, ove non possa procedere a visita, puo' delegare per la visita stessa uno dei suoi membri o un'autorita' sanitaria locale. La commissione redige un verbale della visita eseguita formulando il proprio giudizio diagnostico e procedendo alla classificazione delle invalidita', secondo le tabelle A, B, E, F ed F-1 annesse al presente testo unico, ovvero esprimendo il proprio parere in merito all'inabilita' a proficuo lavoro degli interessati indicando, se richiesta, l'epoca alla quale possa farsi risalire lo stato di inabilita'. Il componente della commissione eventualmente dissenziente dichiara nel verbale i motivi del dissenso. Nei casi di classificazione dell'invalidita' e quando all'accertamento dell'inabilita' a proficuo lavoro sia subordinato il riconoscimento del diritto a pensione, un estratto del verbale viene consegnato all'interessato, che deve dichiarare se accetta il parere. Il parere della commissione, qualora non sia accettato dall'interessato, e' sottoposto all'esame della commissione medica superiore di cui al successivo art. 106. Ai servizi di segreteria delle commissioni si provvede con personale dipendente dai Ministeri della difesa e del tesoro.