(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 105)
                              Art. 105. 
            Commissioni mediche per le pensioni di guerra 
 
  Gli accertamenti sanitari relativi alle cause e  all'entita'  delle
menomazioni dell'integrita' fisica del militare o del civile  vengono
eseguiti mediante visita diretta da parte di una commissione composta
di ufficiali medici del servizio  permanente  o  delle  categorie  in
congedo, di medici appartenenti al personale civile dello  Stato,  di
ruolo o a contratto, e di primari e assistenti ospedalieri di ruolo. 
  Fanno, altresi', parte della commissione sanitari civili scelti fra
quelli designati dall'Associazione nazionale mutilati e  invalidi  di
guerra e dall'Associazione nazionale famiglie dei caduti  in  guerra,
nonche' un sanitario avente la qualifica di mutilato  o  di  invalido
per la lotta di liberazione, uno avente la  qualifica  di  partigiano
combattente  e  uno  designato  dall'Associazione  nazionale  vittime
civili di guerra. 
  La commissione e' presieduta da un ufficiale superiore medico o, in
mancanza, da un altro componente della commissione stessa scelto  tra
i membri facenti parte  del  contingente  previsto  dal  primo  comma
dell'art. 110. 
  La commissione si pronuncia con l'intervento di tre membri uno  dei
quali assume la funzione di presidente. Di essa deve sempre far parte
uno dei medici civili designati dall'associazione che rappresenta  la
categoria cui appartiene l'invalido. 
  Nel caso in cui gli accertamenti  sanitari  riguardino  persone  di
sesso femminile, della commissione medica di cui al presente articolo
fara' parte, ove la natura dell'infermita' lo richieda, un  sanitario
specialista in ginecologia. 
  Il Ministro del tesoro con suo decreto,  determina  le  sedi  delle
commissioni e ne nomina i componenti previa  intesa  con  i  Ministri
interessati. Spetta al Ministro del tesoro di procedere, con  proprio
provvedimento, alla nomina dei presidenti delle commissioni di cui al
terzo comma del presente articolo. 
  Qualora il  militare  o  il  civile  da  sottoporre  a  visita  sia
ricoverato in ospedale per cure ai sensi della legge 13 maggio  1978,
n. 180, la commissione puo' pronunciare il suo parere,  limitatamente
all'infermita' mentale, su relazione, corredata dai documenti clinici
pertinenti al caso, rilasciata dal direttore dell'ospedale presso  il
quale l'invalido e' ricoverato. 
  La commissione, ove non possa procedere a visita, puo' delegare per
  la visita stessa uno  dei  suoi  membri  o  un'autorita'  sanitaria
  locale. 
La commissione redige un verbale della visita eseguita formulando 
il proprio giudizio diagnostico  e  procedendo  alla  classificazione
delle invalidita', secondo le tabelle A, B, E, F ed  F-1  annesse  al
presente testo unico, ovvero esprimendo il proprio parere  in  merito
all'inabilita' a proficuo  lavoro  degli  interessati  indicando,  se
richiesta, l'epoca alla  quale  possa  farsi  risalire  lo  stato  di
inabilita'. 
  Il componente della commissione eventualmente dissenziente dichiara
nel verbale i motivi del dissenso. 
  Nei   casi   di   classificazione   dell'invalidita'    e    quando
all'accertamento dell'inabilita' a proficuo lavoro sia subordinato il
riconoscimento del diritto a pensione, un estratto del verbale  viene
consegnato all'interessato, che deve dichiarare se accetta il parere. 
Il   parere   della   commissione,   qualora   non   sia    accettato
dall'interessato, e' sottoposto all'esame  della  commissione  medica
superiore di cui al successivo art. 106. 
  Ai  servizi  di  segreteria  delle  commissioni  si  provvede   con
personale dipendente dai Ministeri della difesa e del tesoro.