(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 106)
                              Art. 106. 
                    Commissione medica superiore 
 
  Il Ministro del tesoro, previe intese con i  Ministri  interessati,
nomina,  con  proprio  decreto,  una  commissione  medica   superiore
composta di ufficiali  generali  e  ufficiali  superiori  medici  del
servizio  permanente  o  delle  categorie  in  congedo,  di   docenti
universitari  effettivi  ed  aggregati  od  aiuti  di   ruolo   nelle
specialita' relative alle lesioni o infermita' in  esame,  di  liberi
docenti universitari, nonche' di un sanitario avente la qualifica  di
mutilato o invalido per la lotta di liberazione e di  uno  avente  la
qualifica  di  partigiano  combattente.  Possono  far   parte   della
commissione medica superiore anche ufficiali medici aventi  il  grado
di capitano purche' docenti universitari ovvero purche' specializzati
in materie relative alle lesioni o infermita' in esame. 
  Un quarto dei membri  della  commissione  predetta  e'  scelto  tra
quelli proposti dall'Associazione nazionale mutilati ed  invalidi  di
guerra, dall'Associazione nazionale famiglie dei caduti in  guerra  e
dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra. 
  La commissione e' presieduta da un tenente generale medico.