Art. 109. Integrazione delle commissioni mediche territoriali e della commissione medica superiore Il Ministro della difesa, su richiesta del Ministro del tesoro puo', sempreche' non vengano superati i contingenti numerici stabiliti dal primo comma del successivo art. 110, stipulare convenzioni con medici civili generici e specialisti per integrare la composizione delle commissioni mediche territoriali e della commissione medica superiore di cui agli articoli 105 e 106 ai fini degli accertamenti sanitari disposti in materia di pensioni di guerra e degli altri adempimenti di competenza delle predete commissioni. Il relativo trattamento economico e' stabilito dal Ministro del tesoro con proprio decreto in base alle prestazioni rese e in relazione alle singole specializzazioni dei convenzionati. I medici, di cui al presente articolo, non possono essere convenzionati quando abbiano compiuto il 75° anno e cessano comunque dalla suddetta attivita' al raggiungimento del predetto limite di eta'. L'attivita' svolta presso le commissioni mediche di cui agli articoli 105 e 106 dal personale sanitario contemplato nel presente articolo non rientra fra le prestazioni d'opera previste dal quinto comma dell'art. 99 del testo unico delle norme in materia di pensioni ordinarie approvate con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Appositi contratti e convenzioni possono, inoltre, essere stipulati, dal Ministro della difesa, sempre su richiesta del Ministro del tesoro, con ospedali civili, istituti sanitari ed altri enti, per l'espletamento di esami specialistici, per il ricovero, il trasporto e il vitto dei visitandi, in occasione degli accertamenti di cui al primo comma. L'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo grava sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.