(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 109)
                              Art. 109. 
Integrazione  delle  commissioni   mediche   territoriali   e   della
                    commissione medica superiore 
 
  Il Ministro della difesa, su  richiesta  del  Ministro  del  tesoro
puo',  sempreche'  non  vengano  superati  i   contingenti   numerici
stabiliti  dal  primo  comma  del  successivo  art.  110,   stipulare
convenzioni con medici civili generici e specialisti per integrare la
composizione  delle  commissioni   mediche   territoriali   e   della
commissione medica superiore di cui agli articoli 105 e 106  ai  fini
degli accertamenti sanitari disposti in materia di pensioni di guerra
e degli altri adempimenti di competenza delle predete commissioni. Il
relativo trattamento economico e' stabilito dal Ministro  del  tesoro
con proprio decreto in base alle prestazioni rese e in relazione alle
singole specializzazioni dei convenzionati. 
  I  medici,  di  cui  al  presente  articolo,  non  possono   essere
convenzionati quando abbiano compiuto il 75° anno e cessano  comunque
dalla suddetta attivita' al raggiungimento  del  predetto  limite  di
eta'. 
  L'attivita' svolta  presso  le  commissioni  mediche  di  cui  agli
articoli 105 e 106 dal personale sanitario contemplato  nel  presente
articolo non rientra fra le prestazioni d'opera previste  dal  quinto
comma dell'art. 99 del testo unico delle norme in materia di pensioni
ordinarie approvate con decreto del Presidente  della  Repubblica  29
dicembre 1973, n. 1092. 
  Appositi  contratti  e   convenzioni   possono,   inoltre,   essere
stipulati,  dal  Ministro  della  difesa,  sempre  su  richiesta  del
Ministro del tesoro, con ospedali civili, istituti sanitari ed  altri
enti, per l'espletamento di esami specialistici, per il ricovero,  il
trasporto e il vitto dei visitandi, in occasione  degli  accertamenti
di cui al primo comma. 
  L'onere derivante dalle disposizioni di cui  al  presente  articolo
grava sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.