(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 110)
                              Art. 110. 
Numero complessivo massimo dei  sanitari  delle  commissioni  mediche
          periferiche e della commissione medica superiore 
 
  Il  Ministro  del  tesoro  nomina  i  sanitari   componenti   della
commissione medica superiore e delle commissioni mediche  periferiche
entro  il  numero  complessivo  massimo  di  cento  unita'   per   la
commissione medica superiore e di duecento unita' per le  commissioni
mediche periferiche. 
  Il  Ministro  del  tesoro  puo'  modificare,  con  proprio  decreto
l'assegnazione  effettuata  in  sede  di  nomina  in  relazione  alle
esigenze di servizio dei singoli collegi medici. 
  La nomina dei medici indicati nel secondo comma dell'art. 105 e nel
penultimo  comma  dell'art.  106  viene  effettuata  in  aggiunta  al
contingente dei sanitari di cui al primo comma del presente articolo.