Art. 110. Numero complessivo massimo dei sanitari delle commissioni mediche periferiche e della commissione medica superiore Il Ministro del tesoro nomina i sanitari componenti della commissione medica superiore e delle commissioni mediche periferiche entro il numero complessivo massimo di cento unita' per la commissione medica superiore e di duecento unita' per le commissioni mediche periferiche. Il Ministro del tesoro puo' modificare, con proprio decreto l'assegnazione effettuata in sede di nomina in relazione alle esigenze di servizio dei singoli collegi medici. La nomina dei medici indicati nel secondo comma dell'art. 105 e nel penultimo comma dell'art. 106 viene effettuata in aggiunta al contingente dei sanitari di cui al primo comma del presente articolo.