(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 111)
                              Art. 111. 
Decadenza  dal  diritto  agli  accertamenti  sanitari   per   mancata
                    presentazione a visita medica 
 
  Il richiedente  la  pensione  di  guerra  che,  senza  giustificato
motivo, non si presenti alla  chiamata  per  prima  visita  sanitaria
entro sei mesi dalla seconda convocazione deve produrre nuova domanda
di  accertamenti  sanitari.  La  seconda  convocazione  deve   essere
disposta ad almeno due mesi di distanza dalla prima. Nel caso di  cui
al presente comma, la pensione, l'assegno o l'indennita'  di  guerra,
eventualmente spettante, decorre dal primo giorno del mese successivo
a quello di presentazione della nuova domanda. 
  Ove l'invalido, senza giustificato motivo, non  si  sia  presentato
alla  visita   sanitaria,   disposta   alla   scadenza   dell'assegno
temporaneo,  entro  un  anno  dalla  convocazione  o  dalla  scadenza
dell'assegno gia' attribuito, se tale termine  sia  piu'  favorevole,
questi, per ottenere di essere sottoposto  ad  accertamenti  sanitari
per scadenza, deve presentare  apposita  domanda  e  la  liquidazione
dell'eventuale trattamento spettante decorre  dal  primo  giorno  del
mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa. 
  Qualora l'interessato, senza giustificato motivo, non  si  presenti
alla visita medica disposta per accertare il denunciato  aggravamento
dell'invalidita' entro tre mesi dalla convocazione, gli  accertamenti
sanitari non possono essere effettuati che a seguito di nuova domanda
da parte dell'invalido  e  l'eventuale  piu'  favorevole  trattamento
decorre  dal  primo  giorno  del  mese   successivo   a   quello   di
presentazione della domanda stessa. 
  Le commissioni mediche di cui all'art. 105 sono tenute a comunicare
al Ministero del  tesoro  -  Direzione  generale  delle  pensioni  di
guerra, i nominativi di  coloro  che  non  si  sono  presentati  agli
accertamenti sanitari, di cui ai precedenti commi,  entro  i  termini
sopra indicati, trasmettendo  i  documenti  comprovanti  le  avvenute
convocazioni.