(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 112)
                              Art. 112. 
Procedura speciale per la  perdita,  sospensione  o  riduzione  della
                       pensione o dell'assegno 
 
  Nei casi previsti dall'art. 81 la revoca totale  o  parziale  della
pensione o dell'assegno  e'  disposta  dal  Ministro  del  tesoro  su
proposta del comitato di liquidazione riunito  in  sezione  speciale,
della quale devono far parte almeno due magistrati  della  Corte  dei
conti ed un rappresentante delle associazioni interessate, scelti tra
i membri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 102. 
  Qualora il Ministro del tesoro ritenga che sussistano elementi  per
l'applicazione delle disposizioni di cui  all'art.  81,  raccolte  le
necessarie informazioni e su denuncia del procuratore generale  della
Corte dei conti, trasmette al comitato di liquidazione, costituito in
sezione speciale, una relazione motivata con i documenti  su  cui  si
fonda e  provvede  alla  immediata  sospensione  dei  pagamenti  gia'
autorizzati.  Analogamente,  nei  casi  di   denuncia   all'autorita'
giudiziaria inerente a  fatti  o  circostanze  su  cui  si  fonda  la
liquidazione del trattamento pensionistico, il  Ministro  del  tesoro
puo', in via cautelare, disporre la sospensione  dei  pagamenti  gia'
autorizzati dandone comunicazione agli interessati  mediante  lettera
raccomandata, con avviso di ricevimento, spedita a mezzo del servizio
postale. 
  Copia della relazione  di  cui  al  precedente  comma  deve  essere
notificata, a cura del comitato, agli interessati, con l'assegnazione
di un termine, non minore di un mese, per la presentazione di memorie
o documenti. 
  Ove lo richieda, l'interessato puo' essere udito personalmente ed a
mezzo di procuratore. La mancata presentazione, qualunque ne  sia  la
causa, non costituisce impedimento alla deliberazione del comitato. 
  Sulla proposta del comitato il Ministro decide, in via  definitiva,
con provvedimento da notificarsi agli interessati ed  al  procuratore
generale della Corte dei conti. 
  Avverso tale decisione e' ammesso, da parte degli interessati e del
procuratore generale, ricorso  alla  Corte  dei  conti,  nei  modi  e
termini stabiliti dal successivo art. 116. 
  La procedura di cui ai commi precedenti deve essere  seguita  anche
per la  revoca  o  modifica  dei  provvedimenti  di  liquidazione  di
pensione o assegni di guerra adottati dalle Direzioni provinciali del
tesoro salvo che sia diversamente stabilito dal presente testo unico. 
  Il Ministro del tesoro, con proprio decreto da emanarsi su proposta
del comitato di liquidazione di cui all'art. 102, puo', nel  caso  in
cui faccia luogo alla sospensione cautelare di cui al  secondo  comma
del presente articolo, disporre,  ove  gli  interessati  ne  facciano
richiesta e dimostrino di trovarsi nelle condizioni economiche di cui
al precedente art. 70,  la  corresponsione,  a  decorrere  dal  primo
giorno  del  mese  successivo  a  quello  della  presentazione  della
relativa domanda, di un assegno a  titolo  alimentare  in  misura  da
determinarsi in relazione al  trattamento  pensionistico  che  spetti
legittimamente all'interessato o  che  potrebbe  a  questi  spettare.
Detto assegno e' recuperato integralmente sull'eventuale  trattamento
pensionistico  da  liquidarsi  all'interessato  a   conclusione   del
procedimento di cui al presente articolo.