Art. 113. Procedura per il diniego di ulteriore liquidazione nei confronti dello stesso titolare o di successivi aventi diritto Quando venga a cessare il godimento di un trattamento pensionistico di guerra e sia da far luogo ad ulteriore liquidazione a favore dello stesso titolare o di successivi aventi diritto, ma si riscontri taluno dei motivi di perdita o di riduzione della pensione o dell'assegno previsti dall'art. 81, il Ministro del tesoro decide con la procedura stabilita dal precedente art. 112.