(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 113)
                              Art. 113. 
Procedura per il diniego  di  ulteriore  liquidazione  nei  confronti
        dello stesso titolare o di successivi aventi diritto 
 
  Quando venga a cessare il godimento di un trattamento pensionistico
di guerra e sia da far luogo ad ulteriore liquidazione a favore dello
stesso titolare o di  successivi  aventi  diritto,  ma  si  riscontri
taluno dei  motivi  di  perdita  o  di  riduzione  della  pensione  o
dell'assegno previsti dall'art. 81, il Ministro del tesoro decide con
la procedura stabilita dal precedente art. 112.