(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 114)
                              Art. 114. 
Segnalazione  della  Corte   dei   conti   ai   fini   dell'eventuale
                       procedimento di revoca 
 
  Quando la Corte dei  conti,  investita  del  giudizio  sui  ricorsi
contro decreti ministeriali relativi a pensioni od assegni di  guerra
ritenga possa farsi·luogo a provvedimento di revoca, ai  sensi  degli
articoli 81 e 112, rinvia gli atti  al  Ministro  del  tesoro,  salvo
l'eventuale corso dei giudizi medesimi.