Art. 114. Segnalazione della Corte dei conti ai fini dell'eventuale procedimento di revoca Quando la Corte dei conti, investita del giudizio sui ricorsi contro decreti ministeriali relativi a pensioni od assegni di guerra ritenga possa farsi·luogo a provvedimento di revoca, ai sensi degli articoli 81 e 112, rinvia gli atti al Ministro del tesoro, salvo l'eventuale corso dei giudizi medesimi.