Art. 115. Ricorso gerarchico al Ministro del tesoro Contro i provvedimenti di liquidazione o di diniego di trattamento pensionistico di guerra, emessi dal direttore generale o dalle direzioni provinciali del tesoro, e' ammesso ricorso gerarchico al Ministro del tesoro. Il ricorso, esente da spese di bollo, deve essere presentato al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, entro il termine di cui al primo comma del successivo art. 116. La Direzione generale delle pensioni di guerra di notizia al ricorrente non appena pervenuto il ricorso, del numero di protocollo assegnato al ricorso stesso e della data la cui esso e' pervenuto. Il ricorso non sospende la esecutivita' del provvedimento impugnato. E' in facolta' del ricorrente produrre, durante l'istruttoria del ricorso, memorie o documenti a sostegno delle proprie pretese. I ricorsi di cui al presente articolo sono definiti, sulla base delle risultanze degli atti, della documentazione eventualmente esibita e dei motivi addotti dall'interessato, con decreto del Ministro del tesoro, emesso su proposta del comitato di liquidazione per le pensioni di guerra, costituito in sezione speciale, al quale l'amministrazione rimette gli atti, dandone comunicazione all'interessato. In sede di definizione del ricorso il Ministro del tesoro puo' pronunciarsi, su espressa richiesta dell'interessato, anche in ordine a questioni che non hanno formato oggetto di esame in sede di emissione del provvedimento impugnato. I ricorsi di cui al presente articolo devono essere definiti entro il termine di due anni dalla relativa data di presentazione.