(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 115)
                              Art. 115. 
              Ricorso gerarchico al Ministro del tesoro 
 
  Contro i provvedimenti di liquidazione o di diniego di  trattamento
pensionistico di  guerra,  emessi  dal  direttore  generale  o  dalle
direzioni provinciali del tesoro, e' ammesso  ricorso  gerarchico  al
Ministro del tesoro. 
  Il ricorso, esente da spese di bollo,  deve  essere  presentato  al
Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni  di  guerra,
entro il termine di cui al primo comma del successivo  art.  116.  La
Direzione generale delle pensioni di guerra di notizia al  ricorrente
non appena pervenuto il ricorso, del numero di  protocollo  assegnato
al ricorso stesso e della data la cui esso e' pervenuto. 
  Il  ricorso  non  sospende  la   esecutivita'   del   provvedimento
impugnato. 
  E' in facolta' del ricorrente produrre, durante  l'istruttoria  del
ricorso, memorie o documenti a sostegno delle proprie pretese. 
  I ricorsi di cui al presente articolo  sono  definiti,  sulla  base
delle  risultanze  degli  atti,  della  documentazione  eventualmente
esibita e  dei  motivi  addotti  dall'interessato,  con  decreto  del
Ministro del tesoro, emesso su proposta del comitato di  liquidazione
per le pensioni di guerra, costituito in sezione speciale,  al  quale
l'amministrazione   rimette   gli   atti,    dandone    comunicazione
all'interessato. 
  In sede di definizione del ricorso  il  Ministro  del  tesoro  puo'
pronunciarsi, su espressa richiesta dell'interessato, anche in ordine
a questioni che non  hanno  formato  oggetto  di  esame  in  sede  di
emissione del provvedimento impugnato. 
  I ricorsi di cui al presente articolo devono essere definiti  entro
il termine di due anni dalla relativa data di presentazione.