(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 116)
                              Art. 116. 
                    Ricorso alla Corte dei conti 
 
  Contro il provvedimento del  Ministro  del  tesoro  e'  ammesso  il
ricorso alla  Corte  dei  conti,  da  presentarsi  entro  il  termine
perentorio di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento e,
nei casi in cui questa venga omessa, di novanta giorni dalla data  di
consegna del provvedimento stesso risultante  dall'apposito  registro
tenuto dai comuni o dagli atti  dell'ufficio  che  ha  effettuato  la
consegna. Qualora la notifica del provvedimento impugnato  sia  stata
eseguita  a  mezzo  del  servizio  postale,   il   termine   per   la
presentazione del ricorso decorre dalla data di  consegna  risultante
dall'avviso di ricevimento. 
  La  riscossione  dell'indennita'  una  volta  tanto   non   implica
decadenza dal ricorso alla Corte dei conti. 
  Il ricorso, provvisto della sottoscrizione del ricorrente o  di  un
suo procuratore speciale, o anche del semplice segno di croce vistato
dall'autorita' comunale o da un notaio o dal dirigente  locale  delle
rispettive associazioni  assistenziali  erette  in  enti  morali,  e'
esente da spese di bollo e, nel termine di cui  al  primo  comma  del
presente articolo, deve essere depositato alla segreteria della Corte
dei conti o a questa spedito mediante raccomandata. In questo secondo
caso, della data di spedizione fa fede il bollo dell'ufficio  postale
mittente  e,  qualora  questo  sia  illeggibile,  la  ricevuta  della
raccomandata. 
  Nel caso di  decesso  del  ricorrente,  il  ricorso  potra'  essere
riassunto dagli eredi o anche da uno  di  essi,  nelle  stesse  forme
consentite dal presente articolo, anche per quanto riguarda la delega
in calce o a margine per l'avvocato difensore.  Per  la  prosecuzione
del ricorso da parte degli eredi non  si  applicano  le  norme  della
legge  tributaria  sulle  successioni,  approvata  con  decreto   del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  637,  e  successive
modificazioni ed integrazioni. 
  Per l'infermo di mente, al quale non sia stato ancora  nominato  il
legale rappresentante o l'amministratore provvisorio, il  ricorso  e'
validamente sottoscritto dalla moglie o da un figlio  maggiorenne  o,
in loro mancanza da uno dei genitori,  ovvero  da  chi  ne  abbia  la
custodia o comunque l'assista. La persona che validamente sottoscrive
il ricorso ai sensi della presente disposizione puo'  anche  nominare
l'avvocato difensore, sia con procura notarile,  sia  con  delega  in
calce allo stesso ricorso.