(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 118)
                              Art. 118. 
         Competenza della Corte dei conti: sezioni speciali 
 
  I ricorsi in materia  di  pensioni  di  guerra  sono  decisi  dalle
competenti sezioni speciali della Corte dei conti  composte  ciascuna
di un presidente di sezione, un presidente di sezione aggiunto ed  un
congruo  numero  di  consiglieri,  primi  referendari  e  referendari
assegnati con ordinanza del presidente della Corte dei conti. 
  Le predette sezioni decidono con un numero di cinque  votanti,  dei
quali non piu' di due primi referendari o referendari. 
  I ricorsi sono assegnati a ciascuna sezione  dal  presidente  della
Corte o da un presidente di sezione da lui delegato. 
  La  segreteria  della  sezione  alla  quale  il  ricorso  e'  stato
assegnato,  da'  comunicazione  dell'avvenuto  deposito  del  ricorso
stesso all'amministrazione. 
  Entro novanta giorni dalla data di ricezione  della  comunicazione,
l'amministrazione trasmette alla  segreteria  suddetta  il  fascicolo
degli atti. 
  Il procuratore generale, pervenuto il fascicolo  amministrativo  ed
iniziata la relativa istruttoria, ne da' comunicazione al ricorrente,
il quale ha la facolta'  di  esaminare  gli  atti  del  giudizio,  di
depositare documenti, memorie  difensive  e  consulenze,  nonche'  di
farsi  assistere,  a  proprie  spese,  nelle  visite  mediche  da  un
sanitario di sua fiducia. 
  Terminata  l'istruttoria,  il  procuratore   generale   chiede   la
fissazione dell'udienza, nella quale concludera' oralmente  solo  nel
caso di conclusione favorevole.